I redditi conseguiti in Lussemburgo da un cittadino con residenza in Italia devono essere trattati esaminando la convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Lussemburgo.

Nello specifico, un cittadino che conserva la residenza fiscale in Italia (non iscrivendosi all’AIRE), che percepisce redditi da lavoro dipendente, compensi in quanto membro di un consiglio di amministrazione in Lussemburgo e dividendi da società lussemburghese, sarebbe soggetto al seguente trattamento impositivo:

Redditi da lavoro dipendente

Al comma 2 dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Lussemburgo viene disposto che le remunerazioni conseguite nello Stato estero da un residente in Italia, sono imponibili soltanto in Italia se 1) il beneficiario soggiorna in Lussemburgo per un periodo complessivo dell’anno non superiore a 183 giorni e 2) qualora le remunerazioni non siano pagate da un datore di lavoro ivi residente (in Lussemburgo). Diversamente, tali redditi sono tassabili in entrambi gli Stati. Ne consegue che nel caso specifico il reddito da lavoro dipendente svolto in Lussemburgo andrebbe dichiarato (anche) in Italia (unitamente agli altri redditi posseduti e qui prodotti), evidenziando nella dichiarazione il credito per le imposte pagate all’estero in via definitiva, in base all’articolo 165 del Tuir.

Compensi erogati a membri dei consigli di amministrazione

L’articolo 16 della convenzione stabilisce invece che “I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o di altro organo analogo di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”. L’articolo così scritto potrebbe far presumere che i redditi in questione siano da tassare esclusivamente in Lussemburgo, ma non è così. I redditi conseguiti in Lussemburgo sono imponibili anche in Italia, in quanto la disposizione prevista dalla convenzione tra Italia e Lussemburgo va intesa come volta a estendere la potestà impositiva anche allo Stato della “fonte” (cioè il Lussemburgo), ma non anche a escludere la tassazione nello Stato di “residenza” (cioè l’Italia). Resta fermo il diritto al credito per le imposte applicate a titolo definitivo nello Stato estero, anche sotto forma di ritenuta.

Dividendi distribuiti dalla società Lussemburghese

Sarebbero da tassare in Italia in capo al socio utilizzando l’ammontare complessivo del dividendo, ossia al lordo della ritenuta applicata in Lussemburgo, la quale, sempre in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due Stati, è pari al 15%. A fronte di questo doppio prelievo, è riconosciuto un credito da scomputare dall’imposta italiana, secondo le regole previste dall’articolo 165 del Tuir e mediante indicazione nel modello Redditi.

Conclusioni in merito ai redditi conseguiti in Lussemburgo

Analizzando il trattamento fiscale dei redditi conseguiti in Lussemburgo da un cittadino residente in Italia si giunge alla conclusione che la normativa fiscale applicata al caso specifico è piuttosto penalizzante. Per beneficiare della normativa fiscale lussemburghese, meno opprimente di quella italiana, un cittadino italiano è tenuto a trasferirsi effettivamente in Lussemburgo ed iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

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Redditi conseguiti in Lussemburgo da un cittadino italiano ultima modifica: 2018-07-07T11:23:31+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
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4 Comments

  1. alessandro-Reply
    17 Novembre 2018 at 10:48

    Buongiorno,

    In merito al Suo articolo desideravo chiedere un parere riguardo la tassazione del reddito di un cittadino residente in Italia e dipendente di una compagnia aerea o navale con sede aziendale in Lussemburgo, alla luce del paragrafo 3 del suddetto articolo:

    “3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili gestite in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.”

    Le tasse a questo punto vanno pagate solo in Lussemburgo o in entrambi gli stati?

    • Roberto Francesco Orlandi-Reply
      19 Novembre 2018 at 11:38

      Buongiorno,
      applicando la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo al suo caso specifico, ritengo che il reddito di lavoro subordinato debba essere tassato sia in Italia (suo luogo di residenza) che in Lussemburgo (sede dell’impresa). In Italia potrà comunque utilizzare il credito d’imposta per le imposte pagate in Lussemburgo.

  2. Riccardo-Reply
    30 Aprile 2019 at 9:51

    Salve,
    Lavorerò in Lussemburgo per un periodo di 173 giorni. Se ho capito bene devo pagare le tasse solo in Italia, vero?

    • Roberto Francesco Orlandi-Reply
      1 Maggio 2019 at 9:02

      Buongiorno,
      ai sensi dell’art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Lussemburgo, se è residente in Italia, se lo stipendio in Lussemburgo verrà corrisposto da un datore di lavoro non residente in Lussemburgo, se lavorerà il Lussemburgo per soli 173 giorni e se lo stipendio non sarà corrisposto da una stabile organizzazione che il datore ha in Lussemburgo, allora il reddito sarà tassato esclusivamente in Italia.
      Saluti

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