mediazione

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Mag

Mediazione immobiliare

L’art. 1754 del codice civile definisce il mediatore come “…colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un “affare”, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza, o di rappresentanza…”. L’autonomia, l’indipendenza e l’imparzialità sono, pertanto, requisiti essenziali della figura del mediatore; non sussistendo i detti requisiti non si è in presenza di un contratto di mediazione tipico (art. 1754 c.c.) ma di un contratto di mediazione atipica.

Ai fini del riconoscimento da parte del mediatore del suo compenso per una mediazione immobiliare, è necessario che sussistano determinate condizioni:

  • obbligo di iscrizione al Rea ed al Registro delle Imprese: qualora il mediatore percepisca la provvigione, senza essere iscritto, avrà l’obbligo di restituirla alle parti.
  • conclusione dell’affare: l’art. 1755 del codice civile statuisce che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento, vale a dire se tra l’attività del mediatore e la stipulazione dell’affare vi sia stato un nesso di causalità.

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