6
Nov

I contratti di locazione e la mediazione obbligatoria per le inadempienze ai tempi del Covid 19

Dopo la ripresa della generalità delle attività economiche a seguito del ”lockdown” occorre fare il punto della situazione in merito agli effetti della chiusura sui contratti in particolare su quelli “di durata” quali la locazione.

Preliminarmente occorre osservare che la pandemia e la chiusura generalizzata hanno comportato un calo e/o l’azzeramento di consumi che si è tramutato in un abbassamento del fatturato, limitando la liquidità disponibile e per l’effetto la regolare esecuzione dei pagamenti (obbligazione pecuniarie). Tuttavia la cosiddetta “impotenza finanziaria”, per quanto sia determinata da cause di forza maggiore quale l’emergenza sanitaria in corso, non giustifica il mancato o tardivo pagato delle somme dovute. Non può esservi impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro in quanto  la prestazione è sempre possibile  in considerazione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri. Tanto è confermato dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile: “…non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l’impossibilità di adempiere l’obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano obbiettivamente collegate alla prestazione dovuta…”.

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21
Set

La negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione e divorzio

Nel periodo di emergenza Covid 19 la negoziazione assistita da avvocati rappresenta sicuramente una valida alternativa rispetto ai procedimenti di separazione consensuale, di divorzio congiunto, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio avanti all’autorità giudiziaria.

Tale istituto, così come è stato previsto dalla legge n. 162/2014, presenta il vantaggio di esentare i coniugi, che vogliano addivenire ad una soluzione consensuale della separazione, del divorzio e/o alla modifica delle rispettive condizioni, dall’onere di presentare la domanda innanzi ad un Tribunale e di recarsi in udienza, con un evidente risparmio di tempi ed energie, senza tuttavia eliminare un controllo sulla legittimità e in presenza di figli minori, anche sul merito dell’accordo, da parte di un organo esterno.

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23
Mar

Rinuncia alla proprietà immobiliare

Si può rinunciare alla proprietà o alla comproprietà immobiliare?

La rinuncia alla proprietà (o comproprietà) è divenuta negli ultimi anni oggetto di particolare interesse e di dibattito non solo da parte della dottrina ma anche da parte dei cittadini e della loro manifestata crescente volontà rinunciativa.

Le ipotesi più frequenti riguardano per esempio il caso del proprietario di un bene immobile che non ha più interesse a conservarlo perché di scarso valore o perché comporta un onere tributario che non è più in grado di sostenere oppure del comproprietario che intende rinunciare alla sua quota per poter acquistare una nuova casa e beneficiare quindi dei benefici fiscali.

Non esiste nel nostro ordinamento una norma che disciplina la rinuncia alla proprietà in generale tuttavia, si osserva che, pur non essendoci nessuna norma che ne consenta la rinuncia, parimenti non esiste alcuna norma che la vieta. Dall’esame delle norme del codice civile vi sono diverse fattispecie che riguardano la rinuncia (art. 458 c.c., art. 519 c.c., art. 557 c.c., art. 882 c.c., art. 1070 c.c., art. 1118 c.c., art. 1350 n. 5 c.c., art. 2643 n. 5 c.c) e che hanno un solo comune denominatore: la rinuncia quale atto unilaterale dismissivo di un diritto il cui effetto immediato è la perdita del diritto stesso. L’accrescimento del diritto degli altri comproprietari e l’estinzione delle obbligazioni a carico del rinunciante sono solo effetti eventuali ed indiretti.

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15
Dic

L’amministratore di sostegno

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del codice civile ed è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 6/2004. Lo scopo principale è di assistere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all’interdizione nella gestione dei loro rapporti sia personali sia patrimoniali.

Il detto istituto viene applicato ad un’ampia casistica di stati menomativi dell’autonomia della persona quali:

  • disturbi mentali derivanti dal consumo e dall’abuso di sostanze psicotrope;
  • handicap strettamente fisici con incapacità motoria, ecc.
  • casi di vulnerabilità e fragilità correlate anche all’età avanzata in cui la persona,pur non trovandosi in uno stato di infermità assoluta, non può provvedere ai propri interessi.

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21
Lug

Le nuove regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 depositata l’11/7/2918 scioglie un conflitto giurisprudenziale dopo che la sentenza della Suprema Corte n. 11504/2017 (la c.d. sentenza Grilli), stravolgendo il consolidato orientamento giurisprudenziale degli ultimi trent’anni, aveva escluso il parametro del “tenore di vita” per il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Tuttavia con la predetta sentenza non si torna all’antico principio del “mantenimento del tenore di vita» ma nemmeno il criterio emerso da poco più di un anno della «mancanza di indipendenza economica» sarà il parametro che dovrà essere utilizzato dai Tribunali.

L’assegno di divorzio dovrà avere una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

In sintesi le Sezioni Unite hanno stabilito che l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale, in caso di assenza incolpevole di mezzi di sostentamento, compensativa e perequativa. Pertanto il Giudice, se vorrà attribuire l’assegno, dovrà tener conto del “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente

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