L’art. 2477 del Codice Civile disciplina i controlli nella srl che devono essere effettuati dall’organo di controllo.
Lo statuto decide la nomina
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Viene riservata ampia autonomia ai soci delle srl “minori” (che non superano determinati limiti dimensionali).
Essi possono:
- in considerazione dell’ampio potere ispettivo riconosciuto agli stessi, omettere qualsiasi previsione nell’atto costitutivo e, dunque, scegliere di non dotarsi di alcun organo di controllo, optando per una struttura più snella;
- dotarsi di un organo di controllo, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, o di un revisore. Una volta prevista nello statuto, però, la nomina dell’organo di controllo (o di un revisore) diventa obbligatoria.
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