L’art. 2477 del Codice Civile disciplina i controlli nella srl che devono essere effettuati dall’organo di controllo.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Viene riservata ampia autonomia ai soci delle srl “minori” (che non superano determinati limiti dimensionali).
Essi possono:
In particolare, è possibile prevedere:
Tali organi o soggetti devono essere nominati con decisione dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 3 c.c., e comunque a fronte di una specifica previsione statutaria.
Espressamente demandata all’autonomia statutaria è la determinazione delle “competenze” e dei “poteri”. A tale previsione si aggiunge l’indicazione del quinto comma, ai sensi del quale nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.
In alternativa all’organo di controllo, i soci potrebbero optare per la nomina di un revisore. In quest’ultimo caso troverebbero applicazione le disposizioni di cui al DLgs. 39/2010.
Si tenga presente, infine, che una decisione dei soci volta ad introdurre l’organo di controllo o il revisore senza che ciò sia previsto dallo statuto, in assenza di modificazioni di questo, è nulla per impossibilità dell’oggetto; identica conclusione vale nel caso in cui tale decisione sia adottata dall’organo di gestione.
Prima delle modifiche l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore era prevista qualora la società:
Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. g) e i) della L. 155/2017 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”), sono estesi i casi di obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata.
In particolare viene disposta l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o per due esercizi consecutivi superi “almeno uno” dei seguenti limiti:
Tale obbligo di nomina cesserà quando per “tre” esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei limiti di cui sopra.
Inoltre, viene stabilito che, se la srl, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non dovesse nominare l’organo di controllo o il revisore entro 30 giorni dall’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati, il Tribunale provvederà alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
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