La trasformazione in società semplice può rappresentare un’opportunità specialmente per le società di persone (s.n.c., s.a.s.) di pura gestione immobiliare.
Dal punto di vista giurisprudenziale è ampiamente riconosciuto, sia ai fini fiscali che ai fini civilistici, che l’attività di mera gestione statica degli immobili sociali possa essere svolta nella forma di società semplice.
La norma, infatti, ammette l’esistenza di società semplici con oggetto il godimento in comunione dei propri beni immobili, il che è assimilabile in altri termini alla gestione in comproprietà degli stessi.
Su tale base si innestano le disposizioni agevolative di cui all’articolo 1, comma da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in vigore dal 1° gennaio 2016 e prorogate con la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 565-566) sino al 30 settembre 2017.
Tali disposizioni si applicano alle società:
Conseguentemente risulta necessario sia che l’oggetto di tale attività venga statutariamente previsto, sia che tale attività venga effettivamente esercitata dalla società semplice.
La trasformazione però coinvolge necessariamente tutti i beni sociali e cioè beni immobili strumentali e non, beni mobili registrati e non registrati, partecipazioni ecc., in quanto questi passano dal perimetro del reddito di impresa a quello privato delle persone fisiche.
Cessa così ogni attività d’impresa soggetta alle disposizioni in materia di IVA, per cui cessa altresì ogni obbligo di carattere contabile da parte della società semplice, sussistendo esclusivamente obblighi di carattere dichiarativo.
Le disposizioni agevolative previste dalla predetta norma riguardano, tuttavia, esclusivamente gli immobili intestati alla società che intende trasformarsi in società semplice entro il 30 settembre 2017 e consistono:
Nel caso specifico delle società che hanno cessato ormai qualsiasi attività commerciale e detengono esclusivamente immobili, strumentali o abitativi, destinati ad essere ceduti o locati a terzi, la trasformazione in società semplice risulta particolarmente vantaggiosa, specialmente se il costo fiscalmente riconosciuto degli immobili a seguito della rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 15 del D.L. 29.11.2008 n. 185 risulta superiore al loro valore normale/catastale.
In questi casi infatti, dal momento che il costo fiscalmente riconosciuto è superiore al valore catastale, nessuna imposta sostitutiva è dovuta e neppure sono dovute le imposte sostitutive su eventuali riserve in sospensione d’imposta, quale la riserva di rivalutazione, se la società di persone si avvale della contabilità semplificata.
Ciò premesso, i vantaggi conseguenti alla trasformazione in società semplice con la modifica dell’oggetto sociale nell’esclusiva gestione dei predetti immobili sociali, ferma restando la compagine sociale, consistono:
– per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 al coefficiente agevolato del 4 per cento applicato al valore fiscalmente rilevante
– per i periodi d’imposta successivi al coefficiente del 6 per cento applicato sul valore fiscalmente rilevante.
In conclusione si rappresenta che gli oneri connessi alla trasformazione possono riassumersi in:
Per consentire una completa valutazione dell’operazione, si evidenzia che, in caso di futura cessione, i corrispettivi di vendita dei predetti immobili da parte della società semplice sarebbero soggetti:
Nel caso invece di cessione dei predetti immobili da parte della società di persone (s.n.c., s.a.s.) prima della trasformazione, questi sarebbero soggetti ad una imposta di registro in misura fissa di € 200,00 con eventuale adozione del reverse charge, ed alle imposte ipotecarie e catastali proporzionali nella misura rispettivamente dell’1 e del 3 per cento sul corrispettivo di vendita.
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