L’istituto dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del codice civile ed è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 6/2004. Lo scopo principale è di assistere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all’interdizione nella gestione dei loro rapporti sia personali sia patrimoniali.
Il detto istituto viene applicato ad un’ampia casistica di stati menomativi dell’autonomia della persona quali:
La nomina di amministratore di sostegno può essere chiesta sia dallo stesso interessato (anche se minore) dall’interdetto o dall’inabilitato oltre che dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4°grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini), dagli affini entro il 2°grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal pubblico ministero e dal tutore o curatore (art. 417 c.c.).
Il ricorso va presentato al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato (beneficiando) vive abitualmente. Il giudice designato provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel detto decreto sono indicati gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che lo stesso beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (art. 405 c.c.).
I criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono statuiti dall’art. 408 c.c.: “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata…”.
Pertanto l’incarico di amministratore di sostegno può essere ricoperto dal coniuge, dal convivente, da un parente fino al quarto grado oppure da un estraneo.
Non solo. Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Con le stesse modalità è possibile revocare gli amministratori di sostegno designati. Il giudice tutelare è vincolato dalla designazione dell’amministratore fatta a mezzo di atto pubblico e può essere disattesa solo per gravi motivi.
Ai sensi dell’art. 405 V comma nn. 3 e 4 del codice civile con il decreto di nomina vengono indicati gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario conserva comunque la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno (art. 409, comma 1), nonchè per i normali atti necessari diretti a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409, comma 2).
Nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve:
E’ previsto, altresì, che l’amministratore di sostegno sia tenuto periodicamente (annualmente o semestralmente) in base a quanto stabilito dal giudice tutelare, a presentare al medesimo una relazione contenente l’attività svolta e la descrizione dettagliata delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, nonché rendere il conto della propria gestione economica.
L’autorizzazione del giudice tutelare è necessaria per gli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione, in quanto occorre una valutazione di merito da parte dell’autorità giudiziaria al fine di valutare l’effettiva corrispondenza fra l’atto e l’interesse del minore sia sotto il profilo della necessità e/o dell’utilità per il minore.
Pertanto non è possibile per i tutori, senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
L’incarico di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito. Tuttavia, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all’amministratore un equo indennizzo per l’attività svolta.
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