In merito alle possibili problematiche relative alla compilazione della dichiarazione iva in caso di conferimento d’azienda, e nello specifico del trasferimento del credito Iva nell’ambito dell’operazione straordinaria, si evidenziano di seguito le corrette modalità di predisposizione delle dichiarazioni Iva della società conferente e della conferitaria.
Nei casi di operazioni di conferimento d’azienda si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra la conferente e la conferitaria. Di conseguenza, in presenza di determinate condizioni, la conferitaria è chiamata a includere nella propria dichiarazione annuale le operazioni effettuate dal complesso aziendale ricevuto per effetto del conferimento. Al riguardo si possono distinguere due ipotesi legate alla data del conferimento.
Nel caso in cui il conferimento avvenga dopo la scadenza della presentazione della dichiarazione iva e l’operazione abbia comportato l’estinzione della conferente, la dichiarazione Iva deve essere presentata esclusivamente dalla conferitaria, la quale presenta il modello Iva composto dal frontespizio e da 2 moduli:
– Frontespizio: nell’unico frontespizio devono essere indicati la ragione sociale, il codice fiscale, la partita iva della conferitaria.
– Modulo 1: indica i dati delle operazioni della conferitaria effettuate nel 2016 unitamente a quelle della conferente relativamente alle operazioni effettuate da quest’ultima nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione di conferimento. Devono essere inoltre compilati i quadri VT e VX con riferimento ai dati complessivi dei soggetti partecipanti all’operazione.
– Modulo 2: indica i dati relativi alle operazioni della conferente effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’operazione di conferimento. Deve essere riportata inoltre nel rigo VA campo 1 la partita Iva della conferente.
In tale ipotesi la società conferente non deve presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno durante il quale è avvenuto il conferimento.
Nel caso in cui invece il conferimento avvenga dopo la scadenza della presentazione della dichiarazione iva e l’operazione non abbia comportato l’estinzione della conferente, la dichiarazione Iva deve essere presentata:
– Modulo 1: indica i dati delle operazioni della conferitaria effettuate nel 2016 unitamente a quelle della conferente relativamente alle operazioni effettuate da quest’ultima nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione di conferimento. Devono essere inoltre compilati i quadri VH, VA sezione 2, VL sezioni 2 e 3, VT e VX con riferimento ai dati complessivi dei soggetti partecipanti all’operazione.
– Modulo 2: indica i dati relativi alle operazioni della conferente effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’operazione di conferimento. Devono essere inoltre compilati i quadri VA campo 1, inserendo la partita Iva della conferente, quadro VH, quadro VA sezione 2 e quadro VL sezioni 2 e 3.
Nel caso in cui il conferimento avvenga tra il primo gennaio e la data prevista per la presentazione della dichiarazione Iva e l’operazione abbia comportato l’estinzione della conferente, la conferitaria deve presentare per l’anno precedente oltre alla propria anche la dichiarazione per conto della conferente, sempre che l’adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest’ultima. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto (conferente) nella parte riservata al contribuente e i dati della conferitaria nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
Nel caso in cui invece il conferimento avvenga tra il primo gennaio e la data prevista per la presentazione della dichiarazione Iva e l’operazione non abbia comportato l’estinzione della conferente, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione Iva annuale relativa alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta precedente cui si riferisce la dichiarazione.
In merito alle problematiche connesse al “plafond” all’esportazione, la conferitaria può assumere il volume di affari per le operazioni all’esportazione conseguite dalla conferente ai fini della qualifica di esportatore abituale. Riguardo agli adempimenti connessi al trasferimento del plafond, la conferente nell’atto di conferimento deve indicare il passaggio del plafond e i relativi criteri di attribuzione alla conferitaria. Quest’ultima, a sua volta, deve indicare l’operazione nella dichiarazione di variazione dati, compilando il quadro D del modello AA7/10, barrando le caselle 2a e PL relative al conferimento d’azienda e al subentro nella qualità di esportatore abituale, nonchè indicando il codice fiscale della conferente.
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