29
Feb

Iva e nota di variazione nel regime forfettario


L’agenzia delle entrate ha recentemente chiarito il comportamento che il soggetto che applica il regime forfetario deve tenere, in presenza di una nota di variazione in diminuzione da emettere nei confronti di un proprio cliente.

I soggetti che applicano il regime forfettario sono tenuti alla non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, non possono esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.

Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:

  • non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
  • non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
  • non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
  •  non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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26
Ott

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Per prestazioni di lavoro autonomo occasionale si intendono tutte quelle attività di lavoro caratterizzate dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. La disciplina delle prestazioni occasionali è stata introdotta dall’articolo 61 del Dlgs 276/2003 ed è stata successivamente oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni.

La norma di cui sopra imponeva alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale il rispetto dei seguenti limiti quantitativi:

  • durata della prestazione non superiore a trenta giorni con lo stesso committente in un anno;
  • compenso non superiore a 5.000 euro da ogni committente.

Con l’abrogazione dei suddetti limiti quantitativi avvenuta nel 2015 la dottrina ha unanimemente riconosciuto che, a oggi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono regolamentate, da un punto di vista civilistico, dall’articolo 2222 codice civile.

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28
Set

Trattamento iva nel regime forfettario

Il particolare trattamento iva nel regime forfettario comporta la non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.
Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:

  • non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
  • non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
  • non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
  • non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
  • non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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20
Ott

Acquisto casa di nuova costruzione

Per l’acquisto casa di nuova costruzione e relativo box pertinenziale sono previste delle detrazioni fiscali.

Acquisto casa di nuova costruzione

E’ prevista un’agevolazione fiscale quando si acquistano immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e gli interventi sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizi che, entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, vendono o assegnano l’immobile. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef, pari al 50% su un importo massimo di spese di acquisto pari ad € 96.000 da ripartire in 10 rate annuali, calcolata su un costo forfettario di ristrutturazione dell’immobile. Per calcolare la detrazione infatti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, calcolare la detrazione del 50% su un importo “forfetario” pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di iva) risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

Alcuni esempi di calcolo:

  • Acquisto abitazione nel 2018 al prezzo di € 300.000, costo forfetario di ristrutturazione pari a € 75.000 (25% di 300.000), detrazione pari ad € 37.500 (50% di € 75.000), detrazione dall’Irpef annua pari ad € 3.750 (€ 37.500 / 10 anni);
  • Acquisto abitazione nel 2018 al prezzo di € 500.000, costo forfetario di ristrutturazione pari a € 125.000 (25% di 500.000), importo massimo di spesa pari ad € 96.000, detrazione pari ad € 48.000 (50% di € 96.000), detrazione dall’Irpef annua pari ad € 4.800 (€ 48.000 / 10 anni).

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29
Gen

La nuova tassazione dei dividendi e del capital gains

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata stabilita una nuova tassazione dei dividendi e del capital gains. Pertanto, in linea a quanto disciplinato per le partecipazioni non qualificate, è prevista l’applicazione:

  • della ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero importo degli utili in qualunque forma corrisposti, derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 67 del T.U.I.R. e ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), dello stesso T.U.I.R.;
  • dell’imposta sostitutiva del 26% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

E’ stata inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate. Viene affermato inoltre che i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze, venendo meno quindi l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. Conseguentemente sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate. Si pone a questo punto il problema di comprendere se a partire dal 2019 anche le minusvalenze realizzate nei periodi d’imposta precedenti e riportate in avanti possano essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate a partire da tale anno. Si ritiene che tale possibilità sussista, in mancanza di una disciplina transitoria analoga a quella stabilita per gli utili. Leggi tutto