Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore abituale. In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’IVA.

Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA:

  • trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento;
  • consegnano al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore o prestatore deve:

  • accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscontrare l’avvenuto rilascio e potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo dopo aver verificato l’avvenuta presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • riepilogare, nella dichiarazione IVA annuale, i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute dai singoli esportatori abituali.

La dichiarazione d’intento:

  • può riguardare sia una operazione singola sia più operazioni tra le stesse parti;
  • la sua validità può quindi essere ancorata a un determinato periodo di tempo, prefissato o fino a revoca, oppure fino a concorrenza di un determinato importo; in ogni caso, non può mai andare oltre il termine del 31.12 di ciascun anno;
  • deve sempre precedere l’effettuazione del primo acquisto. Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto a emettere fattura con IVA, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; se il fornitore effettua operazioni non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e di aver riscontrato, telematicamente, l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica allo stesso la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
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Dichiarazioni di intento 2016 ultima modifica: 2016-01-26T10:57:53+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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