Con l’introduzione della fatturazione elettronica sono sorti diversi dubbi pratici, uno su tutti è quello relativo alla tempistica di emissione della fattura elettronica.
La regola generale in vigore fino al 31.12.2018 e cioè fino all’introduzione della fatturazione elettronica è quella prevista dall’art. 6 del dpr 633 del 1972.
Questo norma stabilisce, in via generale, che l’emissione della fattura deve avvenire entro le 24 ore.
Tralasciando le deroghe particolari, nel caso dei servizi la regola generale prevede che l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo mentre nel caso della cessione di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione (a seconda del trasferimento della proprietà del bene).
In entrambe le situazioni comunque, l’emissione deve avvenire entro le 24 ore.
Il Legislatore considerata la difficoltà di applicazione di tale normativa con l’introduzione della fatturazione elettronica, ha previsto un adeguamento dei termini per la registrazione/emissione delle fatture.
Con il decreto 119/2018 infatti, in merito all’emissione della fattura elettronica, si avranno sia un regime transitorio, dal primo gennaio del 2019 al 30 giugno 2019, sia una nuova regola generale che partirà dal primo luglio 2019
Questo regime transitorio permette al contribuente di emettere le fatture tardivamente senza sanzioni purché tale emissione avvenga entro la data di liquidazione della relativa operazione.
Al contrario, se successiva alla data di liquidazione è prevista una sanzione pari al 20%.
Prendiamo ad esempio un contribuente mensile che effettua un servizio il 10 di gennaio.
La regola vigente dice che la fattura deve essere emessa entro le 24 ore dal momento di effettuazione del servizio quindi entro l’11 gennaio.
Seguendo invece la normativa prevista dal regime transitorio, la fattura elettronica potrà essere emessa entro il 16 di febbraio (liquidando l’iva nel mese di gennaio) senza l’applicazione di sanzioni. Se invece, la fattura elettronica, dovesse essere emessa oltre il 16 di febbraio bisognerà pagare una sanzione del 20%.
Il Legislatore dal 1 luglio 2019 tenta di risolvere i problemi dell’attuale normativa adeguando i termini per la registrazione della fattura.
Anziché l’applicazione dell’attuale margine delle 24 ore viene introdotto un nuovo margine massimo di 10 giorni, calcolati tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento di emissione della fattura.
Prendiamo sempre un contribuente mensile che effettua un servizio il 30 settembre 2019.
Tale soggetto, seguendo il decreto 119/2018, potrà emettere la fattura elettronica entro il 9 ottobre.
Per il prestatore del servizio, tale fattura però dovrà rientrare obbligatoriamente nella liquidazione iva di settembre perché fa fede la data della prestazione del servizio.
Infatti l’art. 11 del decreto 119/2018 stabilisce che nel caso in cui l’effettuazione dell’operazione non coincida con il giorno di emissione della fattura, la fattura stessa dovrà obbligatoriamente riportare anche il giorno di effettuazione dell’operazione.
Il DL 119/18 ha inoltre stabilito che dal prossimo 16 novembre si potrà detrarre l’iva anche per le fatture ad esempio di ottobre ricevute nei primi mesi di novembre, riportando in perfetto allineamento l’obbligo di versamento dell’imposta da parte del fornitore.
La data di emissione della fattura elettronica è un’informazione obbligatoria da inserire all’interno del documento e assume particolare importanza sia in considerazione del momento di esigibilità dell’imposta che del termine di detrazione.
Si possono verificare tre casi diversi durante la fase di controllo dello SDI (sistema interscambio dell’Agenzia delle Entrate):
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