La Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, con riferimento alla contribuzione dovuta per l’anno 2016, presenta novità concernenti le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti e le tipologie di lavoratori obbligati all’iscrizione alla Gestione separata, per effetto delle innovazioni apportate dal c.d. “Jobs Act” sul riordino dei contratti di lavoro.
Tra i lavoratori tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 è possibile annoverare, in particolare, i seguenti:
A partire dall’1.1.2016, per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati, siano essi titolari o meno di partita IVA, l’aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 23,50% al 24%, raggiungendo così la misura prevista a regime dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni).
Tra i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione esiste una distinzione tra:
Per l’anno 2016 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00. Le aliquote si applicano, pertanto, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale. Oltre € 100.324,00 i redditi non sconteranno quindi alcuna contribuzione.
Per l’anno 2016 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00. Nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.
Gli aumenti contributivi sopra descritti decorrono dall’1.1.2016.
Tuttavia, in virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, le “vecchie” aliquote contributive del 23,50% e del 30,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi erogati fino il 12.1.2016, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2015 e corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il suddetto principio di “cassa allargata” non vale, invece, in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS, i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, professionisti “senza Cassa”).
Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 24% e del 31,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall’1.1.2016, anche se relativi ad anni precedenti.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente per i non titolari di partita iva è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
Per quanto concerne i professionisti titolari di partita iva iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi, con facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi. Il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
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