Il gruppo IVA è un soggetto passivo d’imposta, con la peculiarità di essere unico, nonostante sia formato da più soggetti passivi IVA (le società partecipanti).
Al momento della costituzione, infatti, i soggetti passivi che partecipano al Gruppo, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo. Questo comporta che le operazioni infra-gruppo non assumano rilevanza ai fini IVA.

Convenienza del Gruppo Iva

L’opzione, del tutto facoltativa, consente i seguenti benefici:

  • economici, poiché permette di risparmiare i costi relativi all’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi infra-gruppo;
  • amministrativi, in quanto permette di non ottemperare agli obblighi IVA relativi alle operazioni infra-gruppo e pone gli adempimenti dichiarativi a carico solamente del rappresentate del Gruppo;
  • finanziari, poiché permette la compensazione delle posizioni debitorie e creditorie IVA di tutti i partecipanti.

Tale istituto è particolarmente vantaggioso per i gruppi di imprese del settore bancario e assicurativo poichè, al ricorrere dei relativi requisiti, è l’unica soluzione operativa percorribile per limitare le penalizzazioni che derivano dall’indetraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di servizi necessari allo svolgimento della propria attività.

Differenze con la liquidazione Iva di gruppo

La costituzione di un Gruppo IVA è alternativa all’opzione (anch’essa facoltativa) al regime cosiddetto “liquidazione IVA di gruppo”, secondo cui gli enti e le società di capitale, in presenza di controllo qualificato, compensano, all’interno del gruppo, i debiti e i crediti IVA che ciascun partecipante al gruppo ha nei confronti dell’Erario, delegando alla società capogruppo il versamento dell’imposta che dovesse risultare ancora dovuta o la presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA che dovesse residuare.

Requisiti soggettivi

Possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività d’impresa, arte o professione, e che rispettano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72.

Natura del vincolo                                                        Caratteristiche
Vincolo finanziario Sussiste quando tra i soggetti passivi vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto
Vincolo economico

Sussiste quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono:

  • attività dello stesso genere
  • attività complementari o interdipendenti
  • attività che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o più di essi
Vincolo organizzativo Sussiste quando, in via di fatto o di diritto, sussiste un coordinamento tra gli organi decisionali, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto

 

Tali vincoli devono essere rispettati al momento dell’esercizio dell’opzione, e comunque dal primo luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione è esercitata.

Soggetti esclusi dal Gruppo Iva

Per espressa previsione normativa, la partecipazione al Gruppo IVA è preclusa:

  • alle stabili organizzazioni all’estero di soggetti che hanno sede in Italia;
  • ai soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 cpc;
  • ai soggetti la cui azienda sia sottoposta a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • ai soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Termini di presentazione della dichiarazione

L’opzione ha effetto a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, se la trasmissione telematica avviene dal 1° gennaio al 30 settembre;
  • dal secondo anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, se la trasmissione telematica avviene dal 1° ottobre al 31 dicembre.

In sede di prima applicazione dell’istituto, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018.

Durata dell’opzione

Se i requisiti persistono, l’opzione è vincolante per un triennio a partire dall’anno in cui produce effetti e, successivamente al primo triennio, si rinnova automaticamente di anno in anno, fino a quando il Rappresentante di Gruppo non esercita la revoca.

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Gruppo Iva ultima modifica: 2018-12-02T17:50:35+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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