Il gruppo IVA è un soggetto passivo d’imposta, con la peculiarità di essere unico, nonostante sia formato da più soggetti passivi IVA (le società partecipanti).
Al momento della costituzione, infatti, i soggetti passivi che partecipano al Gruppo, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo. Questo comporta che le operazioni infra-gruppo non assumano rilevanza ai fini IVA.
L’opzione, del tutto facoltativa, consente i seguenti benefici:
Tale istituto è particolarmente vantaggioso per i gruppi di imprese del settore bancario e assicurativo poichè, al ricorrere dei relativi requisiti, è l’unica soluzione operativa percorribile per limitare le penalizzazioni che derivano dall’indetraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di servizi necessari allo svolgimento della propria attività.
La costituzione di un Gruppo IVA è alternativa all’opzione (anch’essa facoltativa) al regime cosiddetto “liquidazione IVA di gruppo”, secondo cui gli enti e le società di capitale, in presenza di controllo qualificato, compensano, all’interno del gruppo, i debiti e i crediti IVA che ciascun partecipante al gruppo ha nei confronti dell’Erario, delegando alla società capogruppo il versamento dell’imposta che dovesse risultare ancora dovuta o la presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA che dovesse residuare.
Possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività d’impresa, arte o professione, e che rispettano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72.
Natura del vincolo | Caratteristiche |
Vincolo finanziario | Sussiste quando tra i soggetti passivi vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto |
Vincolo economico |
Sussiste quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono:
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Vincolo organizzativo | Sussiste quando, in via di fatto o di diritto, sussiste un coordinamento tra gli organi decisionali, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto |
Tali vincoli devono essere rispettati al momento dell’esercizio dell’opzione, e comunque dal primo luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione è esercitata.
Per espressa previsione normativa, la partecipazione al Gruppo IVA è preclusa:
L’opzione ha effetto a decorrere:
In sede di prima applicazione dell’istituto, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018.
Se i requisiti persistono, l’opzione è vincolante per un triennio a partire dall’anno in cui produce effetti e, successivamente al primo triennio, si rinnova automaticamente di anno in anno, fino a quando il Rappresentante di Gruppo non esercita la revoca.
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