Il tema dell’ iva su manutenzioni di immobili abitativi è stata affrontato dalla legge di Stabilità 2018, che ha fornito un’interpretazione autentica, ai sensi dello Statuto del Contribuente, dell’art. 7, comma 1, lett. b) L. 488/1999, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) L. 5.08.1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29.12.1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni, ai quali si applica l’aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fruiscono dell’aliquota agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
L’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%:
Alla regola descritta nel precedente paragrafo fanno eccezione i “beni significativi”, la cui individuazione è effettuata tassativamente dal D.M. 29.12.1999.
Su tali beni, l’aliquota Iva del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. Sul residuo si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Con la norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
In sostanza, le parti staccate non connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.
Come valore dei predetti beni, per valutare l’iva su manutenzioni di immobili abitativi, deve essere assunto:
In ogni caso il valore dei predetti beni non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
E’ necessario distinguere:
La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare:
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1.01.2018. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.
Laddove il pagamento del corrispettivo avvenga in più soluzioni (acconti e saldo) il limite di valore dei beni significativi entro cui applicare l’aliquota Iva 10% è calcolato in relazione all’intero corrispettivo pattuito e non al singolo pagamento.
La fattura relativa a ogni pagamento deve, quindi, evidenziare il valore dei beni significativi corrispondente alla quota di corrispettivo pagato (acconto/saldo), con indicazione sia della parte di valore dei beni significativi assoggettata a Iva 10% sia di quella con Iva 22%.
I destinatari sono:
La normativa ha decorrenza a partire dal 2018.
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