Iva su manutenzioni di immobili abitativi

Il tema dell’ iva su manutenzioni di immobili abitativi è stata affrontato dalla legge di Stabilità 2018, che ha fornito un’interpretazione autentica, ai sensi dello Statuto del Contribuente, dell’art. 7, comma 1, lett. b) L. 488/1999, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) L. 5.08.1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29.12.1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni, ai quali si applica l’aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

NORMATIVA IVA SU MANUTENZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI

Le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fruiscono dell’aliquota agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

L’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%:

  • riguarda “le prestazioni di servizi complessivamente intese”;
  • si estende, in linea generale, anche alle materie prime, semilavorati, materiali di consumo utilizzati per eseguire i lavori (oltre, ovviamente, alla cd. “manodopera”), dovendo tuttavia escludere i componenti e le parti staccate. Tali beni confluiscono nel valore della prestazione e non è necessaria una loro distinta indicazione in fattura.

BENI SIGNIFICATIVI

Alla regola descritta nel precedente paragrafo fanno eccezione i “beni significativi”, la cui individuazione è effettuata tassativamente dal D.M. 29.12.1999.
Su tali beni, l’aliquota Iva del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. Sul residuo si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Con la norma di interpretazione autentica è stato chiarito che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
In sostanza, le parti staccate non connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

Come valore dei predetti beni, per valutare l’iva su manutenzioni di immobili abitativi, deve essere assunto:

  • quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;
  • tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

In ogni caso il valore dei predetti beni non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

PARTI STACCATE DI UN INFISSO

E’ necessario distinguere:

  • beni con autonomia funzionale, che costituiscono parte integrante dell’infisso stesso, i quali non devono essere ricomprese nel valore del bene significativo.
  • beni senza autonomia funzionale, che costituiscono parte integrante dell’infisso stesso, il cui valore confluisce in quello del bene significativo (e non nel valore della prestazione).

FATTURA

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare:

  • il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione;
  • i beni di valore significativo, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso;
  • l’iva su manutenzioni di immobili abitativi pari al 10%.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1.01.2018. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.
Laddove il pagamento del corrispettivo avvenga in più soluzioni (acconti e saldo) il limite di valore dei beni significativi entro cui applicare l’aliquota Iva 10% è calcolato in relazione all’intero corrispettivo pattuito e non al singolo pagamento.
La fattura relativa a ogni pagamento deve, quindi, evidenziare il valore dei beni significativi corrispondente alla quota di corrispettivo pagato (acconto/saldo), con indicazione sia della parte di valore dei beni significativi assoggettata a Iva 10% sia di quella con Iva 22%.

DESTINATARI E DECORRENZA

I destinatari sono:

  • committenti degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • imprese che forniscono le relative prestazioni di servizi e, conseguentemente, emettono fattura in relazione alle stesse.

La normativa ha decorrenza a partire dal 2018.

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Iva su manutenzioni di immobili abitativi ultima modifica: 2018-06-01T18:45:33+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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