Il particolare trattamento iva nel regime forfettario comporta la non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.
Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:
Il tema dell’ iva su manutenzioni di immobili abitativi è stata affrontato dalla legge di Stabilità 2018, che ha fornito un’interpretazione autentica, ai sensi dello Statuto del Contribuente, dell’art. 7, comma 1, lett. b) L. 488/1999, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) L. 5.08.1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29.12.1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni, ai quali si applica l’aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fruiscono dell’aliquota agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Leggi tutto