La negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione e divorzio

Nel periodo di emergenza Covid 19 la negoziazione assistita da avvocati rappresenta sicuramente una valida alternativa rispetto ai procedimenti di separazione consensuale, di divorzio congiunto, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio avanti all’autorità giudiziaria.

Tale istituto, così come è stato previsto dalla legge n. 162/2014, presenta il vantaggio di esentare i coniugi, che vogliano addivenire ad una soluzione consensuale della separazione, del divorzio e/o alla modifica delle rispettive condizioni, dall’onere di presentare la domanda innanzi ad un Tribunale e di recarsi in udienza, con un evidente risparmio di tempi ed energie, senza tuttavia eliminare un controllo sulla legittimità e in presenza di figli minori, anche sul merito dell’accordo, da parte di un organo esterno.

La negoziazione si divide in due parti:

  • la convenzione di negoziazione assistita da avvocati nella quale gli stessi e le parti si impegnano a collaborare tra loro con buona fede e lealtà e definiscono le regole della negoziazione;
  • in caso di esito positivo, alla convenzione segue la sottoscrizione dell’accordo di separazione, di divorzio (o di modifica della condizioni di separazione o divorzio) nel quale sono indicate le condizioni patrimoniali e non così come concordate tra i coniugi durante le trattative.

Si caratterizza per la sola presenza di uno o più avvocati per coniuge e delle parti, nonché per la durata che non può essere superiore a tre mesi (termine prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti). Evitando, pertanto, i tempi solitamente più lunghi della procedura giudiziale.

I documenti necessari per dare avvio alla negoziazione sono:

  • estratto integrale dell’atto di matrimonio;
  • certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi;
  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
  • copia di un documento di identità di entrambi i coniugi e codice fiscale.

La procedura di negoziazione assistita da avvocati prevede, in ogni caso, l’intervento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente solo per accertare la regolarità dell’accordo oppure per la tutela degli interessi dei figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap e/o maggiorenni non economicamente indipendenti.

L’accordo raggiunto in sede di negoziazione ha il medesimo valore del corrispondente provvedimento giudiziale (omologa della separazione o sentenza di accoglimento del ricorso per divorzio). L’avvocato della parte dovrà successivamente all’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero trasmettere l’accordo concluso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, perché ne effettui la trascrizione.

Solo nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti dovranno necessariamente rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie.

I costi e i compensi dell’avvocato per la separazione breve sono inferiori rispetto a quelli avanti il Tribunale.

CLICCA QUI

CONTATTACI

Se vuoi ricevere ULTERIORI INFORMAZIONI o sei interessato ai NOSTRI SERVIZI, contattaci!

La negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione e divorzio ultima modifica: 2020-09-21T09:28:01+02:00 da Marzia Passerini
Condividi con tuoi amici...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Lascia Un Commento

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.