La territorialità dell’imposta sulle successioni

La territorialità dell’imposta sulle successioni, che è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, compresi quelli esteri, è disciplinata dall’art. 2 comma 47 – 53 del decreto legge n. 262 del 03.10.2006 (L. del 24.11.2006 n. 286) e dal Decreto legislativo n. 346 del 31.10.1990.

Gli elementi rilevanti per stabilire la territorialità dell’imposta sulle successioni sono la residenza del de cuius al momento dell’apertura della successione e l’esistenza dei beni in Italia o all’estero.

I casi possono essere sostanzialmente due:

  • Defunto con residenza Italiana possessore di beni esteri;
  • Defunto con residenza estera possessore di beni Italiani.

Nel primo caso, la regola generale stabilisce che l’imposta di successione si debba applicare a tutti i beni oggetto di successione, compreso quelli esteri.

Nel secondo invece, la regola generale stabilisce che l’imposta di successione deve essere dovuta limitatamente ai beni e diritti che si trovano in Italia.

Questo principio di territorialità utilizzato dalla normativa Italiana non corrisponde al principio adottato in molti altri Stati, la Francia ad esempio applica l’imposta successoria sulla base della residenza dell’erede.

Questi differenti principi possono causare una doppia tassazione.

Fortunatamente in alcuni casi esistono delle convenzioni che combattono queste doppie imposizioni.

Le convenzioni esistenti sono:

  • Italia – Francia
  • Italia – Regno unito
  • Italia – USA
  • Italia – Grecia
  • Italia – Svezia
  • Italia – Danimarca
  • Italia – Israele

Il principale “rimedio” di queste convenzioni, per normare la territorialità dell’imposta sulle successioni, è il credito d’imposta che in alcuni casi (Francia, USA, Regno Unito) permette di detrarre all’imposta italiana quella versata all’estero in altri (Danimarca, Grecia, Svezia) invece permette addirittura di non tassare neanche la differenza (“immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trova l’immobile”).

Esempio pratico:

De cuius à residenza Italiana

Erede à residenza italiana

Patrimonio à immobile situato in Inghilterra

In questo caso l’art. VI della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno unito stabilisce che: “quando un paese contraente applica l’imposta sul bene non situato nel suo territorio (Italia), ma in quello dell’altro paese contraente (Inghilterra), il primo stato (Italia) concede sull’ammontare della propria imposta, un credito uguale all’ammontare dell’imposta applicata nel territorio dell’altro stato contraente (Inghilterra) riferibile a tale bene”. Quindi l’Italia deve riconoscere sull’ammontare dell’imposta Italiana un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta applicata in Inghilterra su tali immobili.

La territorialità dell’imposta sulle successioni ultima modifica: 2020-12-19T12:43:51+02:00 da Stefano Orlandi
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