Le nuove regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 depositata l’11/7/2918 scioglie un conflitto giurisprudenziale dopo che la sentenza della Suprema Corte n. 11504/2017 (la c.d. sentenza Grilli), stravolgendo il consolidato orientamento giurisprudenziale degli ultimi trent’anni, aveva escluso il parametro del “tenore di vita” per il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Tuttavia con la predetta sentenza non si torna all’antico principio del “mantenimento del tenore di vita» ma nemmeno il criterio emerso da poco più di un anno della «mancanza di indipendenza economica» sarà il parametro che dovrà essere utilizzato dai Tribunali.

L’assegno di divorzio dovrà avere una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

In sintesi le Sezioni Unite hanno stabilito che l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale, in caso di assenza incolpevole di mezzi di sostentamento, compensativa e perequativa. Pertanto il Giudice, se vorrà attribuire l’assegno, dovrà tener conto del “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente

 diritto“. La stessa sentenza afferma che “Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo“.

Conclusioni in merito all’assegno di divorzio

Si badi che non si tratta di una nuova legge di divorzio ma di un autorevole orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione che riguarda solo le parti in causa ma che sarà in grado di influenzare i successivi processi.

Si riporta qui di seguito il principio di diritto statuito dalla richiamata sentenza di Cassazione: “…Ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto…”.

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Le nuove regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio ultima modifica: 2018-07-21T13:46:54+02:00 da Marzia Passerini
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