L’art. 18 D.L. 124/2019 ha introdotto limiti all’utilizzo del contante modificando l’art. 49 D. Lgs. 231/2007, volti a ridurre progressivamente, dapprima a € 2.000 e successivamente a € 1.000, la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Inoltre, ha introdotto, dal 1.01.2020, specifiche sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite Pos, nonché un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sugli incassi tramite Pos.
A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di trasferimento del contante (e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000 (anzichè € 3.000).
A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000.
Il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a € 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale.
Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, che ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge (Faq Mef).
Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000 (anzichè € 3.000).
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a € 1.000.
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A partire dal 1.07.2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per le sanzioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16 sul pagamento in misura ridotta (oblazione).
L’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
All’accertamento delle violazioni provvedono:
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