L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad una nuova FAQ relativa alle prestazioni di servizi a soggetti UE. E’ stato infatti specificato che tutte le fatture con l’annotazione “inversione contabile” devono essere evidenziate con il codice “N6” nell’ambito della nuova comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
Questa indicazione è applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato UE, per le quali la fattura contiene la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge” ai sensi dell’articolo 21 c. 6-bis lett. a) del D.P.R. 633/72.
Il codice N6, in particolare, è applicabile alle prestazioni di servizi “generici” ex articolo 7 ter del D.P.R. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi appartenenti all’Unione Europea. La discussione appariva fino ad oggi poco chiara e la risposta dell’Agenzia chiarisce un dubbio che era stato trattato anche da Assosoftware tramite un comunicato stampa.
In base a quanto specificato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, “in linea generale, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l’imposta o la sua “natura” così come è riportata nel documento emesso”.
Basandoci su queste indicazioni, si ribadisce la correttezza del codice “N2 non soggette” riferito alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un individuo con residenza al di fuori dell’UE.
La totalità delle fatture con l’indicazione in fattura “inversione contabile” devono essere indicate con il codice N6. Lo stesso vale inoltre per i documenti di vendita emessi in reverse charge “interno”, come ad esempio:
Tutte le fatture di vendita che riportano l’indicazione “operazione non soggetta” sono da indicare con il codice N2. Esempi di queste operazioni sono rappresentati da:
La stessa Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito altri chiarimenti in relazione alle comunicazione dei dati delle fatture, in particolare in merito alla compilazione del campo “Natura” nelle operazioni con l’estero. E’ stato pertanto confermato che le cessioni all’esportazione e le cessioni intracomunitarie devono riportare il codice N3 “non imponibili”. Gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi ricevute da operatori non residenti in Italia, per le quali il cessionario o committente è tenuto al reverse charge, sono da indicare con il codice N6 “inversione contabile”.
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