Responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie alla luce della Legge n. 24 dell’8/3/2017

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/3/2017 della Legge n. 24 del 8/3/2017 vengono definite le nuove “Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La legge ha l’obbiettivo di eliminare, o quanto meno di ridurre, da un lato l’enorme entità di contenzioso in materia medico legale e, dall’altro lato, di abbattere il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva” (che consiste nella pratica con la quale il medico si difende contro eventuali azioni di responsabilità medico legali nei suoi confronti seguenti alle cure mediche prestate) che ha provocato un notevole dispendio di risorse.

Quali sono le maggiori novità?

Importanti novità sono state introdotte con l’art. 6 “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” con l’inserimento di una nuova norma nel codice penale (art. 590 sexies c.p.) nella quale si prevede che chi rispetta le buone pratiche e le linee guida, così come definite e pubblicate ai sensi di legge, non è punibile se ha agito per imperizia (resta punibile solo se lo ha fatto per imprudenza e negligenza e, nei rari casi, di dolo).

Un’altro dei punti chiavi del cosiddetto disegno di legge Gelli è senza dubbio rappresentato dall’art. 7 dal titolo “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”.

Il detto articolo impone al legale che assiste il paziente, quale vittima del presunto errore posto in essere dal medico, di scegliere verso quali soggetti passivi rivolgere la propria azione legale.

Tanto in considerazione che il predetto art. 7 prevede un doppio regime di responsabilità civile che incide sul contenuto della prova da produrre in giudizio e sui termini prescrizionali:

  • Responsabilità contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private ed i medici liberi professionisti, con onere della prova a carico della struttura stessa ed un termine di prescrizione di dieci anni;
  • Responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile per i medici che svolgano la loro attività professionale all’interno di una struttura, in qualità di dipendenti o ad altro titolo (non in forza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente). L’onere della prova è a carico della parte danneggiata ed il termine di prescrizione è di cinque anni.

Pertanto l’azione verso la sola struttura sanitaria si presenta più agevole per il paziente leso in considerazione che dovrà limitarsi ad eccepire l’inadempimento dell’azienda e il danno conseguito oltre ad un termine più lungo di dieci anni.

La riforma null’altro ha fatto se non ricondurre la materia all’ordinario regime della responsabilità previsto dai codici: contrattuale per chi agisce in forza di un contratto e/o nell’adempimento di un obbligo direttamente assunto verso il paziente; extracontrattuale negli altri casi.

Una ulteriore novità è prevista dalla possibilità per la parte lesa di citare oltre all’assicurato anche e direttamente l’assicuratore il quale è chiamato a garantire il responsabile (che può essere sia l’azienda ospedaliera che l’operatore sanitario che agisce quale libero professionista) al fine di ottenere una condanna solidale al risarcimento dei danni.

DETERMINAZIONE E MODALITA’ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il risarcimento del danno viene determinato in base alla condotta del medico, cioè al fatto che abbia seguito le raccomandazioni delle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Le modalità di risarcimento sono stabilite dalle tabelle uniche riguardanti il danno biologico contenute nel codice delle assicurazioni private, il cui aggiornamento è disposto annualmente dal ministero per lo Sviluppo economico.

LA RIDUZIONE DEL CONTENZIONSO E L’OBBLIGO DI CONCILIAZIONE

La nuova legge sulla responsabilità dei medici prevede anche la riduzione del contenzioso attraverso un tentativo obbligatorio di conciliazione da parte di chi intende avviare una causa per ottenere il risarcimento di un danno.

Il tentativo di conciliazione prevede la promozione di un ricorso ai sensi dell’art. 696 bis del codice di procedure civile cioè una consulenza tecnica preventiva per l’accertamento dei fatti. Se le parti (assicurazioni incluse) non partecipano alla consulenza tecnica preventiva, il giudice sarà tenuto a condannarle al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che si è presentata alla conciliazione.

E’ fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010. In tali casi non trova applicazione la procedura della negoziazione assistita prevista dalla legge n. 162/2014.

Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si conclude entro 6 mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, viene introdotto il giudizio vero e proprio con il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis del codice di procedura civile che consente una più celere decisione.

L’AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SANITARIO

La nuova legge prevede, altresì, all’art. 9 l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del personale medico. Significa che l’ospedale, la clinica o l’istituzione sanitaria può esercitare la detta azione di rivalsa quando il medico, lo specializzando o l’infermiere abbiano commesso un dolo o una colpa grave e comunque solo dopo che l’azienda abbia provveduto a risarcire il danno su sentenza o con accordo transattivo. Tuttavia è bene precisare che nell’articolo 13 la detta legge prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione comunichino, entro dieci giorni, all’esercente la professione sanitaria a mezzo posta, elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l’ulteriore invito a prendervi parte. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma precludono l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’articolo 9.

PRIME APPLICAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In tema di colpa medica, l’intervenuta abrogazione dell’art. 3, legge n. 189 del 2012, ad opera dell’art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina in tema di responsabilità, per i reati di omicidio e lesioni colpose, del sanitario che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico – assistenziali, comporta che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell’art. 2, comma quarto, codice penale, deve procedere alla individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato” (Cass. Pen. Sez. IV, 16/3/2017, n. 16140).

Con una più recente sentenza la Corte di Cassazione penale (del 7/6/2017 n. 28187) afferma che “…il valore esimente che il nuovo articolo 590­sexies del codice penale attribuisce al rispetto delle linee guida non opera se nella specie si tratti di una osservanza del tutto astratta e non aderente alle caratteristiche del caso concreto…”. Secondo la stessa Corte tale riforma presenta evidenti “…incongruenze interne tanto da mettere in forse la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito applicativo…”, in particolare laddove da una parte esclude la punibilità in caso di rispetto delle linee guida e dall’altra ne delimita l’applicazione ai casi di imperizia. A tanto aggiungasi che per i detti giudici la nuova disposizione non troverà applicazione in tutti quegli ambiti che non sono governati da linee guida e neppure in quelli dove le linee guida ci sono ma le caratteristiche del caso concreto conducono a escluderle.

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Responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie alla luce della Legge n. 24 dell’8/3/2017 ultima modifica: 2017-09-26T18:07:24+02:00 da Marzia Passerini
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