L’agenzia delle entrate ha recentemente chiarito il comportamento che il soggetto che applica il regime forfetario deve tenere, in presenza di una nota di variazione in diminuzione da emettere nei confronti di un proprio cliente.
I soggetti che applicano il regime forfettario sono tenuti alla non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, non possono esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.
Tali
soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono
principalmente osservare le seguenti regole:
- non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti e non possono, di conseguenza, detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
- non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
- non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
- non sono obbligati alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
- non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche.
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