Testamento olografo, requisiti ed invalidità

Il testamento olografo è la forma più semplice e, nello stesso tempo, più riservata, dell’espressione della volontà del testatore per la quale non è richiesto un particolare rigore formale quale il ricorso ad un notaio o la presenza di testimoni.

I REQUISITI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Tra i requisiti formali del testamento olografo, previsti a norma dell’articolo 602 del codice civile, vi sono:

L’autografia

Il testamento deve essere scritto integralmente dalla mano del testatore, non possono essere quindi utilizzati mezzi meccanici, nonché la cooperazione materiale di altre persone, a totale garanzia dell’autenticità dell’espressione di volontà.

E’ pacifico in giurisprudenza che: “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore” (Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5505).

Il testamento olografo può assumere la forma di una lettera oppure essere redatto in qualunque lingua o anche in dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore. L’assenza dell’autografia determina la nullità del testamento olografo.

La presenza della data

La data rappresenta il momento cronologico in cui il testamento viene redatto e deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno, nonché può essere posta in qualsiasi punto dell’atto testamentario, purché prima della sottoscrizione. Si precisa, altresì, che in sostituzione del giorno e del mese può essere utilizzata anche una espressione univoca quale “Pasqua 2015” , “Natale 2016”, ecc. Sono invece da evitare invece altri riferimenti quali “S. Francesco 2017”, in considerazione che nei calendari vi sono diverse date dedicate allo stesso santo.

L’importanza della data consiste in primo luogo nel fatto che la stessa serve per quale sia il testamento efficace in presenza di più testamenti non complementari tra loro. In secondo luogo, qualora sorgano contestazioni, la stessa serve per valutare se al momento della stesura del testamento, il testatore avesse la capacità di intendere e di volere. Non è obbligatoria, anche se consigliabile, l’indicazione del luogo. Mentre, qualora il testamento sia composto da più fogli, è opportuno che su ognuno sia posta la data e la firma.

I difetti riguardanti la data non comportano la nullità del testamento, ma il suo annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse. In particolare l’articolo 602 comma terzo del codice civile prevede che:”…La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento“. Ne deriva che l’impugnazione del testamento per la non veridicità della data non può considerarsi ammissibile qualora non abbia quale oggetto le questioni sopra indicate.

La sottoscrizione

Scopo principale della sottoscrizione è di indicare la persona che ha redatto il testamento, nonché quello di dargli valore attestando che il contenuto rappresenta la volontà del testatore stesso.

Deve essere apposta alla fine delle disposizioni testamentarie tuttavia è da ritenersi rispettata la normativa, anche quando “la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla” (Cass. n. 14119/2014).

La sottoscrizione è valida quando individua con certezza la persona che redige l’atto, non deve essere necessariamente composta dal nome e dal cognome e pertanto può quindi essere sostituita anche dal soprannome o da uno pseudonimo comunque conosciuto alle persone a lui più vicine.

Nel caso in cui il testamento olografo venga redatto in forma di lettera, la sottoscrizione può ritenersi valida anche nelle espressioni tipo “…tuo padre…” ecc., purché, lo si ripete, sia individuabile con certezza la persona del testatore. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento olografo.

E I COSTI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO?

Il testamento olografo è il modo più economico attraverso il quale un soggetto può provvedere alle proprie volontà successorie. La redazione dell’atto è del tutto priva di costi. Tuttavia vi sono rischi per la conservazione in casa dello stesso il quale può essere smarrito o indebitamente sottratto.

Pertanto, al fine di ovviare a tali rischi, si consiglia il deposito dello stesso presso un notaio i cui costi non sono particolarmente elevati.

Un alternativa è rivolgersi presso una banca ed avvalersi dei servizi di custodia quali le cassette di sicurezza il cui canone può variare a seconda dell’istituto di credito al quale si decide di rivolgersi.

NULLITA’, ANNULLABILITA’, REVOCA E MODIFICA DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo può essere nullo o annullabile.

Ai sensi dell’art. 606 del codice civile il testamento è nullo quando non è scritto di pugno (requisito dell’autografia) oppure quando manca la sottoscrizione.

E’ annullabile per difetto di forma (quando per esempio la data è incompleta) su istanza di chiunque vi ha interesse entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizione testamentarie.

Il testamento è una manifestazione di volontà pertanto come tale può essere sempre modificato e revocato fino all’ultimo istante di vita.

SE IL TESTAMENTO OLOGRAFO E’ FALSO.

Può talvolta accadere che il testamento olografo venga accusato di falsità. In tal caso la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 12307/2015, ha statuito che chi intenda contestare in giudizio l’autenticità di un testamento olografo dovrà proporre domanda di accertato negativo della provenienza del testamento stesso e di conseguenza provare i fatti a sostegno della sua domanda.

Per completezza si rileva che tale pronuncia è intervenuta su un’annosa questione che è stata oggetto di numerosi dibattiti sia dottrinali che giurisprudenziali che sostenevano la possibilità di contestare l’autenticità di un testamento da parte degli eredi o con il semplice disconoscimento oppure attraverso la proposizione di una querela di falso.

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Testamento olografo, requisiti ed invalidità ultima modifica: 2018-02-23T10:30:09+01:00 da Marzia Passerini
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