Acquisto casa di nuova costruzione

Per l’acquisto casa di nuova costruzione e relativo box pertinenziale sono previste delle detrazioni fiscali.

Acquisto casa di nuova costruzione

E’ prevista un’agevolazione fiscale quando si acquistano immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e gli interventi sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizi che, entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, vendono o assegnano l’immobile. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef, pari al 50% su un importo massimo di spese di acquisto pari ad € 96.000 da ripartire in 10 rate annuali, calcolata su un costo forfettario di ristrutturazione dell’immobile. Per calcolare la detrazione infatti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, calcolare la detrazione del 50% su un importo “forfetario” pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di iva) risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

Alcuni esempi di calcolo:

  • Acquisto abitazione nel 2018 al prezzo di € 300.000, costo forfetario di ristrutturazione pari a € 75.000 (25% di 300.000), detrazione pari ad € 37.500 (50% di € 75.000), detrazione dall’Irpef annua pari ad € 3.750 (€ 37.500 / 10 anni);
  • Acquisto abitazione nel 2018 al prezzo di € 500.000, costo forfetario di ristrutturazione pari a € 125.000 (25% di 500.000), importo massimo di spesa pari ad € 96.000, detrazione pari ad € 48.000 (50% di € 96.000), detrazione dall’Irpef annua pari ad € 4.800 (€ 48.000 / 10 anni).

Si ricorda che il limite massimo di spesa ammissibile (€ 96.000 per il 2018) deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa.

Oltre al proprietario dell’immobile ha diritto a fruire della detrazione anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione).

Condizione per beneficiare della detrazione per acquisto casa di nuova costruzione

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario:

  • che l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito i lavori;
  • che l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa avvenga entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori;
  • che l’immobile acquistato o assegnato faccia parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro o di risanamento conservativo (interventi volti alla conservazione dell’edificio per assicurarne la funzionalità) o di ristrutturazione edilizia (interventi volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente) riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione dunque non spetta se i lavori riguardano solo una parte dell’edificio e se sono semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per quanto riguarda invece le modalità di pagamento e i documenti da conservare per beneficiare della detrazione per acquisto casa di nuova costruzione è necessario:

  • essere in possesso dell’atto di acquisto, di assegnazione o del preliminare di vendita registrato, da cui risultino il rispetto dei punti sopra riportati (non è necessario dunque effettuare i pagamenti mediante bonifico);
  • se gli atti di cui al precedente punto non riportano la data di ultimazione dei lavori o non indicano che si tratta di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, il contribuente dovrà chiedere all’impresa di costruzione o alla cooperativa una dichiarazione che attesti le condizioni richieste per l’agevolazione.

Si precisa inoltre che l’acquirente dell’immobile può beneficiare della detrazione per acquisto casa di nuova costruzione anche per gli importi versati in acconto a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Acquisto box e posto auto di nuova costruzione

La detrazione Irpef del 50% su un importo massimo di spese di acquisto pari ad € 96.000, da ripartire in 10 rate annuali, spetta anche in caso di:

  • acquisto di box o di posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purchè vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).

Alcuni esempi di calcolo:

  • Acquisto box nel 2018 al prezzo di € 30.000, costo di realizzazione dell’impresa pari a € 20.000, detrazione pari ad € 10.000 (50% di € 20.000), detrazione dall’Irpef annua pari ad € 1.000 (€ 10.000 / 10 anni);
  • Acquisto box nel 2018 al prezzo di € 70.000, costo di realizzazione dell’impresa pari a € 40.000, detrazione pari ad € 20.000 (50% di € 40.000), detrazione dall’Irpef annua pari ad € 2.000 (€ 20.000 / 10 anni);

Condizione per beneficiare della detrazione per acquisto box e posto auto

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario:

  • che ci sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio o in corso di realizzazione;
  • che ci sia un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente (se il parcheggio è incorso di costruzione occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione);
  • che l’impresa di costruzione documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi (escludendo i costi accessori i quali non sono agevolabili). In caso di acquisto contemporaneo di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta esclusivamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificatamente documentato.

Per quanto riguarda invece le modalità di pagamento e i documenti da conservare è necessario:

  • essere in possesso dell’atto di acquisto o del preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità;
  • essere in possesso della dichiarazione del costruttore in merito dalla quale risultano i costi di costruzione;
  • essere in possesso del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati “bonifico per detrazioni fiscali”;
  • essere in possesso della concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità in caso di costruzione del box;
  • che il bonifico sia effettuato dal beneficiario della detrazione.

Si precisa inoltre che l’acquirente dell’immobile può beneficiare della detrazione anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo di pertinenzialità (necessario che tale vincolo sia riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione).

Nel caso in cui siano stati versati acconti la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

  • sia stato registrato il compromesso di vendita entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione;
  • il vincolo di pertinenzialità risulti dal compromesso registrato.

Infine, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico si può usufruire ugualmente della detrazione a condizione che:

  • siano indicate nell’atto notarile le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
  • Il contribuente ottenga dal venditore, insieme alla certificazione sul costo di realizzo del box anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
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Acquisto casa di nuova costruzione ultima modifica: 2018-10-20T10:25:14+02:00 da Marco Orlandi
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