L’accesso al regime forfettario per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni o in srl in regime di trasparenza, è escluso ai sensi dell’articolo 1 comma 57 lettera d) della Legge 190/2014.

Il fine della norma è quello di evitare “l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione – sostitutivo e ordinario – di redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta”. A tal fine risulta irrilevante, ai fini della verifica, che la partecipazione sia detenuta nell’ambito di impresa individuale o in qualità di persona fisica.
Non costituisce causa ostativa all’accesso al regime il possesso di:

  • una partecipazione in società di capitali non trasparenti;
  • una partecipazione in una società semplice agricola che produce redditi di natura fondiaria (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2011)

La limitazione sopra descritta è prevista anche per i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 146/2009 aveva infatti puntualizzato che l’avverbio “contestualmente” previsto dalla Legge 244/2007 andava interpretato come “nello stesso periodo d’imposta”. Questa precisazione ha quindi determinato l’impossibilità di applicare il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e possedere nel medesimo esercizio una partecipazione in una delle predette società, “anche se nel corso di tale periodo d’imposta la partecipazione venga dimessa”.

Accesso al regime forfettario e Relazione illustrativa

La Relazione illustrativa al Ddl di stabilità 2015 riporta che “il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime”. Viene quindi data una impostazione diversa allo stesso requisito nel regime forfettario, laddove la partecipazione societaria non dev’essere contemporanea (e non contestuale) alla fruizione del regime, con la precisazione che:

  • è possibile accedere al regime agevolato, in caso di inizio attività in corso d’anno, se la partecipazione viene ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime;
  • non è vietata l’applicazione del regime forfettario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d’imposta, successivamente alla chiusura dell’attività che aveva beneficiato del regime agevolato.

Accesso al regime forfettario e circolare dell’Agenzia delle Entrate

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016, rispetto a quanto indicato dalla Relazione illustrativa, ha precisato che, nelle due ipotesi sopra esemplificate, la preclusione non opera:

  • in quanto “lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”;
  • anche se “in corso di applicazione del regime forfettario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”.

La circolare sembra consentire, quindi, quei casi in cui, a seguito della dismissione, il reddito da partecipazione non viene imputato nel medesimo periodo d’imposta al soggetto che ha optato per l’applicazione del regime agevolato, garantendo l’unicità della tassazione sostitutiva. Il chiarimento della circolare, per valutare l’esclusione di un soggetto dal regime agevolato a decorrere dall’anno successivo, non ha posto l’attenzione sul solo possesso della partecipazione. Ha invece dato rilevanza all’eventuale imputazione del reddito da partecipazione nel medesimo periodo d’imposta.

La citata circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 individua inoltre specifici casi in cui l’esclusione dal regime non opera. Si tratta dei casi in cui un contribuente che si avvale del regime forfettario:
  • dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società;
  • erediti una partecipazione in una società di persone o in una società di capitali trasparente che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio.
 
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Accesso al regime forfettario possibile con partecipazione ultima modifica: 2016-07-14T17:34:22+01:00 da Roberto Francesco Orlandi
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