L’accesso al regime forfettario per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni o in srl in regime di trasparenza, è escluso ai sensi dell’articolo 1 comma 57 lettera d) della Legge 190/2014.
Il fine della norma è quello di evitare “l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione – sostitutivo e ordinario – di redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta”. A tal fine risulta irrilevante, ai fini della verifica, che la partecipazione sia detenuta nell’ambito di impresa individuale o in qualità di persona fisica.
Non costituisce causa ostativa all’accesso al regime il possesso di:
La limitazione sopra descritta è prevista anche per i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 146/2009 aveva infatti puntualizzato che l’avverbio “contestualmente” previsto dalla Legge 244/2007 andava interpretato come “nello stesso periodo d’imposta”. Questa precisazione ha quindi determinato l’impossibilità di applicare il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e possedere nel medesimo esercizio una partecipazione in una delle predette società, “anche se nel corso di tale periodo d’imposta la partecipazione venga dimessa”.
La Relazione illustrativa al Ddl di stabilità 2015 riporta che “il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime”. Viene quindi data una impostazione diversa allo stesso requisito nel regime forfettario, laddove la partecipazione societaria non dev’essere contemporanea (e non contestuale) alla fruizione del regime, con la precisazione che:
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016, rispetto a quanto indicato dalla Relazione illustrativa, ha precisato che, nelle due ipotesi sopra esemplificate, la preclusione non opera:
La circolare sembra consentire, quindi, quei casi in cui, a seguito della dismissione, il reddito da partecipazione non viene imputato nel medesimo periodo d’imposta al soggetto che ha optato per l’applicazione del regime agevolato, garantendo l’unicità della tassazione sostitutiva. Il chiarimento della circolare, per valutare l’esclusione di un soggetto dal regime agevolato a decorrere dall’anno successivo, non ha posto l’attenzione sul solo possesso della partecipazione. Ha invece dato rilevanza all’eventuale imputazione del reddito da partecipazione nel medesimo periodo d’imposta.
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