Per beneficiare della contribuzione agevolata relativa alla determinazione dei contributi previdenziali bisogna presentare un’apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.
La contribuzione agevolata può essere utilizzata dai soli imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS, oppure alle Casse professionali private) che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il nuovo regime forfettario ai fini reddituali.
Rispetto al 2015, anno durante il quale l’agevolazione permetteva di applicare le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito d’impresa dichiarato senza considerare il livello minimo imponibile previsto (c.d. “contributi fissi”), l’agevolazione introdotta con la L. 208/2015 permette dal 2016 di determinare i contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al reddito forfettario “la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”, ma reintroduce “il minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento”.
In forza della disposizione di cui all’art. 2 co. 29 della L. 335/95, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato (con le aliquote ridotte del 35%) sul minimale di reddito (per il 2016, pari a 15.548,00 euro), attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. In caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Nell’ipotesi in cui detto regime forfettario cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche la contribuzione agevolata viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
L’agevolazione contributiva viene invece meno retroattivamente in caso di cessazione del regime agevolato per effetto dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfettario l’imponibile previdenziale non beneficerà dell’agevolazione in esame.
La cessazione dell’agevolazione determina, oltre all’applicazione della disciplina ordinaria ai fini previdenziali, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva per il soggetto che, dopo essere fuoriuscito, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.
L’INPS con la circ. 10.2.2015 n. 29 ha stabilito le modalità per trasmettere la domanda relativa alla contribuzione agevolata opzionale allo stesso Istituto. Le istruzioni per i soggetti che aderiscono per la prima volta al regime agevolato nel 2016 sono diverse da quelle per i soggetti “forfetari” già esercenti attività d’impresa al 31.12.2015.
Per utilizzare la contribuzione agevolata i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2016 aderendo al regime agevolato devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
I soggetti “forfettari” già esercenti attività d’impresa al 31.12.2015 devono presentare, a pena di decadenza, il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti entro il prossimo 28.2.2016. E’ importante sottolineare che, nonostante la scadenza cada di domenica, non sembra applicabile il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo. In caso di presentazione della domanda oltre tale termine, il contribuente non avrà diritto all’agevolazione per l’anno 2016. Potrà eventualmente beneficiare della riduzione contributiva per l’anno 2017 se presenterà la domanda entro il 28 febbraio dello stesso anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
La predetta domanda deve essere presentata anche dai contribuenti forfettari che avevano presentato domanda nel 2015 per l’applicazione della previgente agevolazione contributiva.
Il versamento dei contributi “agevolati” dovrebbe essere effettuato:
La L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato per alcuni aspetti il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. forfettario), introdotto dalla L. 23.12.2014 n. 190 con decorrenza dall’1.1.2015, e destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale. Le modifiche, oltre alle condizioni per l’accesso nel regime e l’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività, riguardano il regime contributivo agevolato opzionale di cui abbiamo parlato.
Possono accedere al regime forfettario i soggetti che possiedono, al contempo e con riferimento all’annualità precedente, le seguenti caratteristiche:
Il nuovo regime è precluso ai soggetti che:
Chi opta per il regime determina in modo forfettario il reddito imponibile, tramite un coefficiente di redditività che varia in base alla tipologia di attività svolta, e applica al reddito un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%.
Le altre caratteristiche del regime sono, altresì, l’esclusione da IVA, IRAP e studi di settore, l’esonero dalle ritenute fiscali e la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.
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