Di seguito sono schematizzati le principali casistiche per un contribuente in regime forfettario che compie operazioni con l’estero.
CESSIONE DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTO IVA UE
L’operazione deve essere considerata cessione interna pertanto non deve essere applicata l’iva e non deve essere comunicata nei modelli intrastat. Sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 comma 2, D.L. n. 331/93”.
CESSIONE DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTO PRIVATO UE
Segue le stesse regole del caso precedente quindi no iva, no intra e anche in questo caso la dicitura in fattura sarà la seguente “la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 comma 2, D.L. n. 331/93” .
ACQUISTO DI BENI DA SOGGETTO IVA UE
In questo caso viene applicato l’art. 38 del D.L. n. 331/93.
Per queste operazione bisogna tenere in considerazione il limite dei 10.000,00 €.
Se nell’anno passato e nell’anno in corso non abbiamo superato e non supereremo il limite dei 10.000,00 € di acquisti tutti gli stessi non saranno considerati acquisti intracomunitari ma verranno assimilati agli acquisti fatti da privati e quindi ad acquisti interni.
Il fornitore estero dovrà applicare la sua iva in fattura.
Nel caso in cui si superi la soglia dei 10.000,00 € allora l’operazione estera verrà considerata come acquisto intracomunitario e quindi sarà obbligatorio integrare l’iva sulla fattura attraverso l’operazione del reverse charge e versare quest’ultima entro il 16 del mese successivo con il codice tributo 6099.
ACQUISTO DI BENI DA SOGGETTI IVA EXTRA UE
Il contribuente forfettario procede al versamento dell’iva in dogana al momento dell’importazione.
VENDITA DI BENI A SOGGETTI EXTRA UE
Il contribuente forfettario che procede all’esportazione non deve addebitare l’imposta in fattura.
CESSIONE DI SERVIZI A SOGGETTO IVA UE
Il contribuente dovrà effettuare una fattura senza addebito dell’iva, riportando sulla stessa “operazione in reverse charge ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/72”.
Compilazione del modello intrastat.
CESSIONE DI SERVIZI A SOGGETTO PRIVATO UE
L’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna, operazione per la quale non vi sarà applicazione dell’iva.
Compilazione del modello intrastat.
PRESTAZIONE DI SERVIZI A SOGGETTO IVA EXTRA UE
Il contribuente dovrà effettuare una fattura senza addebito dell’iva, riportando sulla stessa “operazione non soggetta ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/72”
PRESTAZIONE DI SERVIZI A SOGGETTO PRIVATO EXTRA UE
L’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna, operazione per la quale non vi sarà applicazione dell’iva.
ACQUISTO DI SERVIZI DA SOGGETTO IVA UE
Il contribuente forfettario che compie operazioni con l’estero dovrà integrare la fattura ricevuta con il meccanismo del reverse charge e versare la relativa iva entro il 16 del mese successivo.
Compilazione del modello intrastat solo se se vengono superati i parametri previsti.
ACQUISTO DI SERVIZI DA SOGGETTO IVA EXTRA UE
Il contribuente dovrà emettere un’autofattura e versare la relativa iva entro il 16 del mese successivo.
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2 Comments
Buongiorno , sono in regime forfettario con codice ateco 620200.
Ogni tanto per farmi pubblicità uso il servizio google ads , e avendo sede a Dublino , non riesco a capire se devo integrare le fatture con l’iva Italiana e se devo compilare il modello intrastat.
Grazie per l’aiuto
Buonasera, se la fattura è intestata alla sua posizione iva e non riporta l’iva irlandese (cosa che presuppone la sua iscrizione al VIES) è obbligato a integrare la fattura, versare l’iva relativa e presentare il modello intra solo se supera i limiti mensili o trimestrali. Saluti