locazione

6
Nov

I contratti di locazione e la mediazione obbligatoria per le inadempienze ai tempi del Covid 19

Dopo la ripresa della generalità delle attività economiche a seguito del ”lockdown” occorre fare il punto della situazione in merito agli effetti della chiusura sui contratti in particolare su quelli “di durata” quali la locazione.

Preliminarmente occorre osservare che la pandemia e la chiusura generalizzata hanno comportato un calo e/o l’azzeramento di consumi che si è tramutato in un abbassamento del fatturato, limitando la liquidità disponibile e per l’effetto la regolare esecuzione dei pagamenti (obbligazione pecuniarie). Tuttavia la cosiddetta “impotenza finanziaria”, per quanto sia determinata da cause di forza maggiore quale l’emergenza sanitaria in corso, non giustifica il mancato o tardivo pagato delle somme dovute. Non può esservi impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro in quanto  la prestazione è sempre possibile  in considerazione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri. Tanto è confermato dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile: “…non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l’impossibilità di adempiere l’obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano obbiettivamente collegate alla prestazione dovuta…”.

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9
Ott

Contratto di locazione

Il contratto di locazione è un accordo attraverso il quale un soggetto denominato “Locatore” concede ad un altro soggetto, “conduttore”, la possibilità di utilizzare un bene per un dato periodo di tempo in cambio di un corrispettivo che può prendere il nome di “pigione” o “canone”.

In Italia la locazione è disciplinata nel titolo III del libro quarto del codice civile agli artt. 1571-1654.

Il contenuto del contratto di locazione può essere differente a seconda della tipologia contrattuale che le parti intendono porre in essere, tuttavia la normativa individua alcuni elementi tipici comuni che devono essere rispettati nella sua predisposizione:

  • La data di stipula: è la data in cui le parti sottoscrivono il contratto. Questa data non deve per forza coincidere con la data di decorrenza che può anche essere successiva. La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o decorrenza se è anteriore;
  • Indicazione delle parti: sono le generalità delle parti ossia nome, cognome/ragione sociale, luogo e data di nascita, l’indirizzo di residenza/sede sociale, codice fiscale/numero partita iva; Leggi tutto