Il particolare trattamento iva nel regime forfettario comporta la non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione sull’imposta loro addebitata sugli acquisti.
Tali soggetti infatti, da un punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, devono principalmente osservare le seguenti regole:
Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato, che possono non essere elettroniche essendo essi esclusi da tale obbligo entrato in vigore, per la generalità dei soggetti passivi d’imposta ai fini IVA, dal primo gennaio 2019, devono riportare l’annotazione «Operazione in franchigia da IVA» con indicazione della normativa di riferimento, ossia dell’articolo 1, commi 54 – 89 , della legge n. 190 del 2014.
Qualora i soggetti che hanno optato per il regime forfetario dovessero ricevere fatture in “reverse charge” nazionale (o interno), in merito alle quali divengono debitori dell’imposta, essi sono obbligati, previa integrazione della fattura, a versare l’imposta visto che non è possibile l’esercizio della detrazione dell’imposta risultante a credito. In tale situazione il versamento dell’imposta va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.
Per quanto riguarda le operazioni internazionali, qualora i soggetti aderenti al regime forfetario dovessero effettuare cessioni di beni a soggetti appartenenti ad altro Stato membro, queste non vengono considerate cessioni intracomunitarie ma sono assimilate alle cessioni interne e devono avvenire senza applicazione dell’imposta, in ossequio a quanto prescritto per il regime in commento. Il soggetto forfetario deve, però, evidenziare in fattura l’applicazione del regime in commento e che la cessione «non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41 , comma 2-bis, del decreto-legge 331 del 1993». Visto che le cessioni di cui sopra non sono intracomunitarie, il soggetto forfetario non è tenuto all’iscrizione alla banca dati VIES e nemmeno alla compilazione del modello Intrastat.
In caso di acquisti intracomunitari di beni, posti in essere dai soggetti che hanno optato per il regime forfetario, è necessario effettuare una distinzione:
Per le prestazioni di servizi effettuate e per i servizi ricevuti, rispettivamente, da e nei confronti di soggetti stabiliti in un altro Paese dell’Unione europea, trovano applicazione le ordinarie regole Iva. Pertanto, per quelle rese trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7-ter del DPR 633 del 1972, mentre per quelle ricevute, il committente, soggetto in regime forfetario, dovrà in ogni caso integrare la fattura con l’imposta ed eseguire il versamento, nei termini appena sopra visti per gli acquisti intracomunitari, senza avere riguardo alla soglia di euro 10.000.
Per quanto riguarda, infine, le esportazioni e le importazioni, valgono le regole stabilite nel DPR 633 del 1972 .
Rimanendo in tema di imposta sul valore aggiunto, con l’interpello n. 227 del l’11 luglio 2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito il comportamento che il soggetto che applica il regime forfetario deve tenere, in presenza di una nota di variazione in diminuzione da emettere nei confronti di un proprio cliente.
Il dubbio sul comportamento da tenere è sorto in capo all’istante dell’interpello sopra menzionato, in conseguenza del fatto che aveva a suo tempo ricevuto una prestazione da un professionista, in qualità di CTU nominato dal Giudice, per la quale era stata emessa una fattura in regime forfetario e, quindi, senza Iva e senza ritenuta d’acconto.
Visto che l’importo addebitato per la prestazione non era stato considerato congruo, a seguito di reclamo presentato dal cliente al Tribunale, le parti addivenivano ad un accordo transattivo, con riduzione del quantum richiesto dal professionista. In ossequio a quanto prescritto in merito all’emissione delle note di variazione, dall’articolo 26 del DPR 633 del 1972, il CTU si può avvalere della facoltà di emettere, entro un anno, la nota di variazione.
A tal proposito, chiarisce l’Agenzia delle entrate che le nota di accredito, ai fini del trattamento Iva, deve essere emessa applicando sostanzialmente le stesse regole Iva seguite per la fattura che si va a rettificare e, quindi, nella fattispecie specifica, senza applicazione dell’imposta rientrando, il fornitore, nel regime forfetario.
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