L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad una nuova FAQ relativa alle prestazioni di servizi a soggetti UE. E’ stato infatti specificato che tutte le fatture con l’annotazione “inversione contabile” devono essere evidenziate con il codice “N6” nell’ambito della nuova comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
Questa indicazione è applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato UE, per le quali la fattura contiene la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge” ai sensi dell’articolo 21 c. 6-bis lett. a) del D.P.R. 633/72.
Il codice N6, in particolare, è applicabile alle prestazioni di servizi “generici” ex articolo 7 ter del D.P.R. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi appartenenti all’Unione Europea. La discussione appariva fino ad oggi poco chiara e la risposta dell’Agenzia chiarisce un dubbio che era stato trattato anche da Assosoftware tramite un comunicato stampa.
In base a quanto specificato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, “in linea generale, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l’imposta o la sua “natura” così come è riportata nel documento emesso”.
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A partire dal 29 agosto, data di entrata in vigore della Legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), i professionisti hanno l’obbligo di preventivo scritto in merito ai propri compensi.
L’articolo 1, comma 150 della legge sulla concorrenza stabilisce infatti che il professionista ha l’obbligo di fornire al proprio cliente sia gli oneri informativi (oneri del professionista, dati della polizza assicurativa) sia un preventivo di massima. Tale comunicazione deve essere fornita “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.
E’ importante sottolineare che il preventivo deve essere suddiviso fra oneri e spese, anche forfetarie, e compenso relativo all’attività professionale. Leggi tutto
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare numero 4/E del 30 marzo 2017, redatta a braccetto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l’intento di offrire maggiori chiarimenti riguardo l’agevolazione dell’iper ammortamento del 150 % dei beni materiali classificabili nella c.d. Industria 4.0. L’obiettivo principale del Piano Industria 4.0, precisa la circolare, è quello di consentire l’ammodernamento dei beni strumentali delle aziende italiane, caratterizzati da un’obsolescenza media superiore rispetto a quella dei concorrenti stranieri, a causa della crisi e della riduzione degli investimenti industriali negli anni recenti.
La circolare esamina la nuova disciplina che prevede, per i soli titolari di reddito d’impresa, di incrementare il costo di acquisto dei beni del 150 % per gli investimenti in beni materiali nuovi adatti alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, e di un incremento del 40 % del costo di acquisto dei beni immateriali strumentali al funzionamento del bene materiale. Leggi tutto
Il trattamento fiscale delle ritenute a non residenti, in relazione ai redditi prodotti in Italia dagli stessi soggetti, non è sempre agevole.
Il T.U.I.R. dispone, in linea generale, che siano assoggettati a tassazione in Italia non soltanto i soggetti ivi residenti ma anche quelli residenti all’estero per i redditi generati nel nostro territorio e, tale presupposto, di carattere generale, trova applicazione nello spinoso sistema di ritenute alla fonte sui redditi percepiti da soggetti non residenti. Riteniamo utile definire le fattispecie reddituali nella normativa nazionale prima di approfondire la corretta applicazione delle ritenute nei confronti di soggetti non residenti:
Il presupposto fondamentale per la tassazione in Italia di un compenso pagato ad un soggetto non residente è la produzione dello stesso in Italia. In relazione alle fattispecie reddituali considerate riportiamo di seguito la corretta applicazione delle ritenute. Leggi tutto
La trasformazione in società semplice può rappresentare un’opportunità specialmente per le società di persone (s.n.c., s.a.s.) di pura gestione immobiliare.
Dal punto di vista giurisprudenziale è ampiamente riconosciuto, sia ai fini fiscali che ai fini civilistici, che l’attività di mera gestione statica degli immobili sociali possa essere svolta nella forma di società semplice.
La norma, infatti, ammette l’esistenza di società semplici con oggetto il godimento in comunione dei propri beni immobili, il che è assimilabile in altri termini alla gestione in comproprietà degli stessi.
Su tale base si innestano le disposizioni agevolative di cui all’articolo 1, comma da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in vigore dal 1° gennaio 2016 e prorogate con la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 565-566) sino al 30 settembre 2017.
Tali disposizioni si applicano alle società: