Approfondimenti

7
Giu

Abolizione Tasi per l’abitazione principale

L’abolizione TASI è stata introdotta con l’ultima legge di Stabilità.

Le abitazioni principali con le relative pertinenze dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette alla TASI. Non godono dell’agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Quindi, considerando che ai fini IMU le abitazioni principali già non versavano alcuna imposta dallo scorso anno, non è dovuto alcun acconto entro il 16 giugno 2016 ai fini IMU e TASI per le abitazioni principali accatastate nelle altre categorie (A/2, A/3, A/4 ecc.).

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23
Mag

Super ammortamento per le auto

Il super ammortamento per le auto è previsto dall’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015, in relazione alle autovetture nuove acquistate dal 15.10.2015 al 31.12.2016. I destinatari di questa agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni.

La norma stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisto è incrementato del 40% con esclusivo riferimento all’individuazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

I “super ammortamenti” non producono effetti sulla determinazione degli acconti e non rilevano ai fini degli studi di settore.

Decorrenza

L’agevolazione, riguardando anche gli investimenti effettuati nel 2015 (15.10.2015 – 31.12.2015), rileva già per il 2015 (UNICO 2016).

Soggetti beneficiari del super ammortamento per le auto

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2
Feb

Gestione separata Inps | aliquote 2016

La Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, con riferimento alla contribuzione dovuta per l’anno 2016, presenta novità concernenti le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti e le tipologie di lavoratori obbligati all’iscrizione alla Gestione separata, per effetto delle innovazioni apportate dal c.d. “Jobs Act” sul riordino dei contratti di lavoro.

GESTIONE SEPARATA INPS: LAVORATORI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE

Tra i lavoratori tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 è possibile annoverare, in particolare, i seguenti:

  • lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015;
  • collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato;
  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere al 25.6.2015;
  • esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
  • lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
    – esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
    – pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria.

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28
Gen

Spese di Rappresentanza dal 2016

Le spese di rappresentanza risultano deducibili dal reddito se non superano specifici limiti quantitativi parametrati ai ricavi e ai proventi. A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 147/2015 tali limiti, rispetto a quelli vigenti, sono stati aumentati con applicazione dal periodo d’imposta 2016 per le società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento (criterio di competenza), se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, anche in funzione della natura e destinazione delle stesse.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00. Il valore per questi beni deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che compongono l’omaggio.

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26
Gen

Dichiarazioni di intento 2016

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata dall’esportatore abituale. In assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura con l’applicazione dell’IVA.

Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA:

  • trasmettono telematicamente, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione d’intento;
  • consegnano al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

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