L’Agenzia delle Entrate ha definito importanti misure di semplificazione in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), la cui introduzione era già prevista per il 2017, ma successivamente differita al 2018 dal cosiddetto “Decreto Milleproroghe”. In sintesi, a partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, mentre i modelli mensili acquisiranno esclusivamente valenza statistica.
Modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da euro 50.000 a euro 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da euro 50.000 a euro 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.
Confermati, invece, gli attuali modelli Intrastat per le cessioni di beni e di servizi, la cui presentazione, mensile o trimestrale, resta agganciata alla soglia di euro 50.000; limitatamente alle cessioni di beni, è innalzata la soglia prevista per la compilazione obbligatoria dei dati statistici, che resta opzionale per chi non raggiunge euro 100.000 di operazioni trimestrali.
Infine, si introduce una semplificazione nella compilazione del campo “Codice Servizio”, nei modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, si passa da un codice CPA a 6 cifre a uno a 5 cifre. Tale misura sarà accompagnata da un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio agli operatori.
Il Senato ha modificato la Legge fallimentare, approvando in data 11/10/2017 il disegno di legge n. 2681 che propone una vera e propria riforma della disciplina relativa al fallimento, ormai risalente al lontano 1942.
Il governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi per riscrivere la legge fallimentare ivi compresa la riforma delle procedure concorsuali, della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e del sistema dei privilegi e delle garanzie.
Calcolare il prezzo del prodotto è indispensabile quando l’imprenditore deve formulare un preventivo ai potenziali clienti o quando deve decidere se accettare o meno una determinata offerta. In questo articolo ci soffermeremo sui principali aspetti da valutare per calcolare il prezzo del prodotto realizzato su commessa, al fine di formulare un preventivo adeguato che possa contribuire a migliorare la redditività complessiva dell’azienda e a garantire un adeguato margine commerciale.
Talvolta il calcolo del costo del prodotto (e quindi del giusto prezzo di vendita) è agevolato dalla richiesta di una campionatura da parte del cliente che permette al fornitore di provare a realizzare i pezzi richiesti in base ad un ciclo di produzione ipotetico.
Gli elementi da prendere in esame sono:
Il contratto di locazione è un accordo attraverso il quale un soggetto denominato “Locatore” concede ad un altro soggetto, “conduttore”, la possibilità di utilizzare un bene per un dato periodo di tempo in cambio di un corrispettivo che può prendere il nome di “pigione” o “canone”.
In Italia la locazione è disciplinata nel titolo III del libro quarto del codice civile agli artt. 1571-1654.
Il contenuto del contratto di locazione può essere differente a seconda della tipologia contrattuale che le parti intendono porre in essere, tuttavia la normativa individua alcuni elementi tipici comuni che devono essere rispettati nella sua predisposizione:
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad una nuova FAQ relativa alle prestazioni di servizi a soggetti UE. E’ stato infatti specificato che tutte le fatture con l’annotazione “inversione contabile” devono essere evidenziate con il codice “N6” nell’ambito della nuova comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
Questa indicazione è applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato UE, per le quali la fattura contiene la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge” ai sensi dell’articolo 21 c. 6-bis lett. a) del D.P.R. 633/72.
Il codice N6, in particolare, è applicabile alle prestazioni di servizi “generici” ex articolo 7 ter del D.P.R. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi appartenenti all’Unione Europea. La discussione appariva fino ad oggi poco chiara e la risposta dell’Agenzia chiarisce un dubbio che era stato trattato anche da Assosoftware tramite un comunicato stampa.
In base a quanto specificato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, “in linea generale, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l’imposta o la sua “natura” così come è riportata nel documento emesso”.
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