La legge di Bilancio 2018 ha modificato le norme del Tuir e del D.P.R. 633/1972 al fine di variare i requisiti per beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione Iva per l’ acquisto di carburante da autotrazione. Inoltre, dal 1° luglio 2018 sarà abolita la scheda carburante.
Per poter beneficiare della deduzione del costo, secondo quanto previsto nell’articolo 164 del Tuir, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione potrà essere:
Il testamento olografo è la forma più semplice e, nello stesso tempo, più riservata, dell’espressione della volontà del testatore per la quale non è richiesto un particolare rigore formale quale il ricorso ad un notaio o la presenza di testimoni.
Tra i requisiti formali del testamento olografo, previsti a norma dell’articolo 602 del codice civile, vi sono:
Il testamento deve essere scritto integralmente dalla mano del testatore, non possono essere quindi utilizzati mezzi meccanici, nonché la cooperazione materiale di altre persone, a totale garanzia dell’autenticità dell’espressione di volontà.
E’ pacifico in giurisprudenza che: “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore” (Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5505).
Il testamento olografo può assumere la forma di una lettera oppure essere redatto in qualunque lingua o anche in dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore. L’assenza dell’autografia determina la nullità del testamento olografo.
Nella Legge di Bilancio 2018 è stata stabilita una nuova tassazione dei dividendi e del capital gains. Pertanto, in linea a quanto disciplinato per le partecipazioni non qualificate, è prevista l’applicazione:
E’ stata inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate. Viene affermato inoltre che i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze, venendo meno quindi l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. Conseguentemente sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate. Si pone a questo punto il problema di comprendere se a partire dal 2019 anche le minusvalenze realizzate nei periodi d’imposta precedenti e riportate in avanti possano essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate a partire da tale anno. Si ritiene che tale possibilità sussista, in mancanza di una disciplina transitoria analoga a quella stabilita per gli utili. Leggi tutto
In merito alla comunicazione liquidazione iva omessa, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, le indicazioni derivanti dalla comparazione tra i dati comunicati (dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva) all’Agenzia delle Entrate relativi alle fatture, mediante lo spesometro, e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, l’elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni è costituito da coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento, sebbene risultino avere emesso fatture nello stesso periodo. Gli elementi e le indicazioni comunicati forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Le informazioni saranno trasmesse ai contribuenti mediante Pec e resi visibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia denominata “La mia scrivania”. Leggi tutto
Il Voucher per la digitalizzazione delle Pmi è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per accedere è necessario essere in possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle Imprese. Leggi tutto