Nella Legge di Bilancio 2018 è stata stabilita una nuova tassazione dei dividendi e del capital gains. Pertanto, in linea a quanto disciplinato per le partecipazioni non qualificate, è prevista l’applicazione:
E’ stata inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate. Viene affermato inoltre che i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze, venendo meno quindi l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. Conseguentemente sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate. Si pone a questo punto il problema di comprendere se a partire dal 2019 anche le minusvalenze realizzate nei periodi d’imposta precedenti e riportate in avanti possano essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate a partire da tale anno. Si ritiene che tale possibilità sussista, in mancanza di una disciplina transitoria analoga a quella stabilita per gli utili. Leggi tutto
L’Agenzia delle Entrate ha definito importanti misure di semplificazione in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), la cui introduzione era già prevista per il 2017, ma successivamente differita al 2018 dal cosiddetto “Decreto Milleproroghe”. In sintesi, a partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, mentre i modelli mensili acquisiranno esclusivamente valenza statistica.
Modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da euro 50.000 a euro 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da euro 50.000 a euro 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.
Confermati, invece, gli attuali modelli Intrastat per le cessioni di beni e di servizi, la cui presentazione, mensile o trimestrale, resta agganciata alla soglia di euro 50.000; limitatamente alle cessioni di beni, è innalzata la soglia prevista per la compilazione obbligatoria dei dati statistici, che resta opzionale per chi non raggiunge euro 100.000 di operazioni trimestrali.
Infine, si introduce una semplificazione nella compilazione del campo “Codice Servizio”, nei modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, si passa da un codice CPA a 6 cifre a uno a 5 cifre. Tale misura sarà accompagnata da un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio agli operatori.
Il contratto di locazione è un accordo attraverso il quale un soggetto denominato “Locatore” concede ad un altro soggetto, “conduttore”, la possibilità di utilizzare un bene per un dato periodo di tempo in cambio di un corrispettivo che può prendere il nome di “pigione” o “canone”.
In Italia la locazione è disciplinata nel titolo III del libro quarto del codice civile agli artt. 1571-1654.
Il contenuto del contratto di locazione può essere differente a seconda della tipologia contrattuale che le parti intendono porre in essere, tuttavia la normativa individua alcuni elementi tipici comuni che devono essere rispettati nella sua predisposizione:
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad una nuova FAQ relativa alle prestazioni di servizi a soggetti UE. E’ stato infatti specificato che tutte le fatture con l’annotazione “inversione contabile” devono essere evidenziate con il codice “N6” nell’ambito della nuova comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute.
Questa indicazione è applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato UE, per le quali la fattura contiene la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge” ai sensi dell’articolo 21 c. 6-bis lett. a) del D.P.R. 633/72.
Il codice N6, in particolare, è applicabile alle prestazioni di servizi “generici” ex articolo 7 ter del D.P.R. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi appartenenti all’Unione Europea. La discussione appariva fino ad oggi poco chiara e la risposta dell’Agenzia chiarisce un dubbio che era stato trattato anche da Assosoftware tramite un comunicato stampa.
In base a quanto specificato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, “in linea generale, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l’imposta o la sua “natura” così come è riportata nel documento emesso”.
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/3/2017 della Legge n. 24 del 8/3/2017 vengono definite le nuove “Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La legge ha l’obbiettivo di eliminare, o quanto meno di ridurre, da un lato l’enorme entità di contenzioso in materia medico legale e, dall’altro lato, di abbattere il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva” (che consiste nella pratica con la quale il medico si difende contro eventuali azioni di responsabilità medico legali nei suoi confronti seguenti alle cure mediche prestate) che ha provocato un notevole dispendio di risorse.
Importanti novità sono state introdotte con l’art. 6 “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” con l’inserimento di una nuova norma nel codice penale (art. 590 sexies c.p.) nella quale si prevede che chi rispetta le buone pratiche e le linee guida, così come definite e pubblicate ai sensi di legge, non è punibile se ha agito per imperizia (resta punibile solo se lo ha fatto per imprudenza e negligenza e, nei rari casi, di dolo).