L’art. 2477 del Codice Civile disciplina i controlli nella srl che devono essere effettuati dall’organo di controllo.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.
Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Viene riservata ampia autonomia ai soci delle srl “minori” (che non superano determinati limiti dimensionali).
Essi possono:
L’art. 1 commi 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfettario“).
Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari.
Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR, invece, sono esclusi dal regime.
Per effetto delle modifiche della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), a decorrere dal 2019, l’accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell’anno precedente che viene incrementato a 65.000 euro, per tutte le attività; sono abrogati, invece, i limiti relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali.
La nuova soglia di 65.000 euro va verificata, dall’1.1.2019, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente. Tale criterio opera tanto in caso di primo accesso al regime, quanto in caso di verifica della permanenza nel 2019.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del codice civile ed è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 6/2004. Lo scopo principale è di assistere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all’interdizione nella gestione dei loro rapporti sia personali sia patrimoniali.
Il detto istituto viene applicato ad un’ampia casistica di stati menomativi dell’autonomia della persona quali:
Il gruppo IVA è un soggetto passivo d’imposta, con la peculiarità di essere unico, nonostante sia formato da più soggetti passivi IVA (le società partecipanti).
Al momento della costituzione, infatti, i soggetti passivi che partecipano al Gruppo, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo. Questo comporta che le operazioni infra-gruppo non assumano rilevanza ai fini IVA.
L’opzione, del tutto facoltativa, consente i seguenti benefici:
Nel sistema creditizio è indubbia la centralità della elaborazione dei dati di bilancio di Ce.Bi. (centrale bilanci) che negli anni ‘80 nasce per una precisa esigenza del sistema bancario di omogeneizzare e centralizzare le analisi di bilancio introducendo degli standard di valutazione comuni.
La posizione dominante nell’alimentazione dei sistemi di rating delle aziende bancarie fa di Ce.bi. lo standard di riferimento nel sistema finanziario. Leggi tutto