Approfondimenti

23
Feb

Testamento olografo, requisiti ed invalidità

Il testamento olografo è la forma più semplice e, nello stesso tempo, più riservata, dell’espressione della volontà del testatore per la quale non è richiesto un particolare rigore formale quale il ricorso ad un notaio o la presenza di testimoni.

I REQUISITI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Tra i requisiti formali del testamento olografo, previsti a norma dell’articolo 602 del codice civile, vi sono:

L’autografia

Il testamento deve essere scritto integralmente dalla mano del testatore, non possono essere quindi utilizzati mezzi meccanici, nonché la cooperazione materiale di altre persone, a totale garanzia dell’autenticità dell’espressione di volontà.

E’ pacifico in giurisprudenza che: “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore” (Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5505).

Il testamento olografo può assumere la forma di una lettera oppure essere redatto in qualunque lingua o anche in dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore. L’assenza dell’autografia determina la nullità del testamento olografo.

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29
Gen

La nuova tassazione dei dividendi e del capital gains

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata stabilita una nuova tassazione dei dividendi e del capital gains. Pertanto, in linea a quanto disciplinato per le partecipazioni non qualificate, è prevista l’applicazione:

  • della ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero importo degli utili in qualunque forma corrisposti, derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 67 del T.U.I.R. e ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), dello stesso T.U.I.R.;
  • dell’imposta sostitutiva del 26% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

E’ stata inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate. Viene affermato inoltre che i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze, venendo meno quindi l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. Conseguentemente sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate. Si pone a questo punto il problema di comprendere se a partire dal 2019 anche le minusvalenze realizzate nei periodi d’imposta precedenti e riportate in avanti possano essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate a partire da tale anno. Si ritiene che tale possibilità sussista, in mancanza di una disciplina transitoria analoga a quella stabilita per gli utili. Leggi tutto

18
Gen

Comunicazione liquidazione iva omessa

In merito alla comunicazione liquidazione iva omessa, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, le indicazioni derivanti dalla comparazione tra i dati comunicati (dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva) all’Agenzia delle Entrate relativi alle fatture, mediante lo spesometro, e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.

In particolare, l’elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni è costituito da coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento, sebbene risultino avere emesso fatture nello stesso periodo. Gli elementi e le indicazioni comunicati forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Le informazioni saranno trasmesse ai contribuenti mediante Pec e resi visibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia denominata “La mia scrivania”. Leggi tutto

15
Nov

Semplificazione modelli Intrastat

L’Agenzia delle Entrate ha definito importanti misure di semplificazione in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), la cui introduzione era già prevista per il 2017, ma successivamente differita al 2018 dal cosiddetto “Decreto Milleproroghe”. In sintesi, a partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, mentre i modelli mensili acquisiranno esclusivamente valenza statistica.

Modificati i limiti dei modelli Intrastat

Modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da euro 50.000 a euro 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da euro 50.000 a euro 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi.

Confermati, invece, gli attuali modelli Intrastat per le cessioni di beni e di servizi, la cui presentazione, mensile o trimestrale, resta agganciata alla soglia di euro 50.000; limitatamente alle cessioni di beni, è innalzata la soglia prevista per la compilazione obbligatoria dei dati statistici, che resta opzionale per chi non raggiunge euro 100.000 di operazioni trimestrali.

Infine, si introduce una semplificazione nella compilazione del campo “Codice Servizio”, nei modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, si passa da un codice CPA a 6 cifre a uno a 5 cifre. Tale misura sarà accompagnata da un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio agli operatori.

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28
Ott

Riforma della legge fallimentare

Il Senato ha modificato la Legge fallimentare, approvando in data 11/10/2017 il disegno di legge n. 2681 che propone una vera e propria riforma della disciplina relativa al fallimento, ormai risalente al lontano 1942.

Il governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi per riscrivere la legge fallimentare ivi compresa la riforma delle procedure concorsuali, della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e del sistema dei privilegi e delle garanzie.

LE PRINCIPALI NOVITA’ RELATIVE ALLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

  • Eliminazione del termine fallimento con l’introduzione dell’espressione “liquidazione giudiziale”;
  • Introduzione di una fase preventiva di allerta che può essere attivata direttamente dal debitore o d’ufficio dal Tribunale su segnalazione (obbligatoria da parte del fisco e dell’inps) dei creditori pubblici. Il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di Commercio e gli verrà concesso sei mesi per raggiungere una soluzione con i creditori. In caso di procedura d’ufficio, il debitore verrà convocato in via riservata e confidenziale da parte del Tribunale il quale incaricherà un esperto a risolvere la crisi sempre entro il termine di sei mesi. L’esito negativo della fase di allerta verrà pubblicato sul registro delle imprese. L’imprenditore che si avvale di tale procedura o di altri istituti per la risoluzione della crisi, beneficerà di alcuni vantaggi quali: la non punibilità dei delitti fallimentari (se il danno patrimoniale è “di speciale tenuità”), attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali; Leggi tutto