Approfondimenti

21
Lug

Le nuove regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 depositata l’11/7/2918 scioglie un conflitto giurisprudenziale dopo che la sentenza della Suprema Corte n. 11504/2017 (la c.d. sentenza Grilli), stravolgendo il consolidato orientamento giurisprudenziale degli ultimi trent’anni, aveva escluso il parametro del “tenore di vita” per il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Tuttavia con la predetta sentenza non si torna all’antico principio del “mantenimento del tenore di vita» ma nemmeno il criterio emerso da poco più di un anno della «mancanza di indipendenza economica» sarà il parametro che dovrà essere utilizzato dai Tribunali.

L’assegno di divorzio dovrà avere una funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

In sintesi le Sezioni Unite hanno stabilito che l’assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale, in caso di assenza incolpevole di mezzi di sostentamento, compensativa e perequativa. Pertanto il Giudice, se vorrà attribuire l’assegno, dovrà tener conto del “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente

Leggi tutto

7
Lug

Redditi conseguiti in Lussemburgo da un cittadino italiano

I redditi conseguiti in Lussemburgo da un cittadino con residenza in Italia devono essere trattati esaminando la convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Lussemburgo.

Nello specifico, un cittadino che conserva la residenza fiscale in Italia (non iscrivendosi all’AIRE), che percepisce redditi da lavoro dipendente, compensi in quanto membro di un consiglio di amministrazione in Lussemburgo e dividendi da società lussemburghese, sarebbe soggetto al seguente trattamento impositivo:

Redditi da lavoro dipendente

Al comma 2 dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Lussemburgo viene disposto che le remunerazioni conseguite nello Stato estero da un residente in Italia, sono imponibili soltanto in Italia se 1) il beneficiario soggiorna in Lussemburgo per un periodo complessivo dell’anno non superiore a 183 giorni e 2) qualora le remunerazioni non siano pagate da un datore di lavoro ivi residente (in Lussemburgo). Diversamente, tali redditi sono tassabili in entrambi gli Stati. Ne consegue che nel caso specifico il reddito da lavoro dipendente svolto in Lussemburgo andrebbe dichiarato (anche) in Italia (unitamente agli altri redditi posseduti e qui prodotti), evidenziando nella dichiarazione il credito per le imposte pagate all’estero in via definitiva, in base all’articolo 165 del Tuir.

Leggi tutto

1
Giu

Iva su manutenzioni di immobili abitativi

Il tema dell’ iva su manutenzioni di immobili abitativi è stata affrontato dalla legge di Stabilità 2018, che ha fornito un’interpretazione autentica, ai sensi dello Statuto del Contribuente, dell’art. 7, comma 1, lett. b) L. 488/1999, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) L. 5.08.1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con il successivo D.M. 29.12.1999 sono stati, poi, individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni, ai quali si applica l’aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

NORMATIVA IVA SU MANUTENZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI

Le prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fruiscono dell’aliquota agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Leggi tutto

5
Mag

Mediazione immobiliare

L’art. 1754 del codice civile definisce il mediatore come “…colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un “affare”, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza, o di rappresentanza…”. L’autonomia, l’indipendenza e l’imparzialità sono, pertanto, requisiti essenziali della figura del mediatore; non sussistendo i detti requisiti non si è in presenza di un contratto di mediazione tipico (art. 1754 c.c.) ma di un contratto di mediazione atipica.

Ai fini del riconoscimento da parte del mediatore del suo compenso per una mediazione immobiliare, è necessario che sussistano determinate condizioni:

  • obbligo di iscrizione al Rea ed al Registro delle Imprese: qualora il mediatore percepisca la provvigione, senza essere iscritto, avrà l’obbligo di restituirla alle parti.
  • conclusione dell’affare: l’art. 1755 del codice civile statuisce che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento, vale a dire se tra l’attività del mediatore e la stipulazione dell’affare vi sia stato un nesso di causalità.

Leggi tutto

7
Apr

Acquisto carburante per autotrazione

La legge di Bilancio 2018 ha modificato le norme del Tuir e del D.P.R. 633/1972 al fine di variare i requisiti per beneficiare della deduzione dei costi e della detrazione Iva per l’ acquisto di carburante da autotrazione. Inoltre, dal 1° luglio 2018 sarà abolita la scheda carburante.

Deducibilità del costo per acquisto carburante

Strumenti tracciabili

Per poter beneficiare della deduzione del costo, secondo quanto previsto nell’articolo 164 del Tuir, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Per i veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, la deduzione potrà essere:

  • integrale se riferito a un veicolo esclusivamente strumentale o adibito a uso pubblico;
  • nella misura del 20% (80% per agenti e rappresentanti) se riferito a un veicolo di cui all’articolo 164, c. 1, lett. b);
  • nella misura del 70% se si tratta di un veicolo concesso in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.

Leggi tutto